
Il decreto sicurezza 2026 è il risultato di una stratificazione normativa che si consolida attraverso tre strumenti distinti e complementari:
- La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (che converte il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159)
- Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026
- La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026.
Per i Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i responsabili delle Risorse Umane, comprendere questa articolazione è il presupposto indispensabile per la piena conformità normativa e per la tutela concreta dei lavoratori.
Indice
Il decreto sicurezza lavoro 2025: la Legge 198/2025 come pietra angolare
Il decreto sicurezza 2025 cosa prevede è la domanda che ancora molte aziende italiane si pongono, spesso senza aver compreso la portata effettiva dell’intervento legislativo. La risposta è nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Questo provvedimento rappresenta il principale atto di riforma della sicurezza sul lavoro in Italia nell’ultimo biennio, intervenendo su quattro assi portanti del sistema di prevenzione già delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le novità più impattanti per le imprese riguardano:
- Il rafforzamento della Patente a Crediti, con decurtazione automatica di 5 punti per ogni lavoratore irregolare accertato a decorrere dal 1° gennaio 2026, operativa già dalla sola notifica del verbale di accertamento senza attendere l’ordinanza-ingiunzione definitiva (nuovo comma 7-bis, art. 27, D.Lgs. 81/2008).
- L’introduzione del Badge digitale di cantiere, dotato di codice univoco anticontraffazione e interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
- L’obbligo di registrazione della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore, collegato al SIISL.
- L’obbligo di rilevazione, tracciamento e comunicazione dei near miss per le imprese con più di 15 dipendenti, previsto dall’articolo 15 della legge.
- L’aggiornamento periodico obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.
È fondamentale distinguere tra disposizioni immediatamente operative e quelle che richiedono atti attuativi. Le misure sulla Patente a Crediti e il Badge digitale sono già in vigore. L’obbligo di near miss per le aziende con più di 15 dipendenti è operativo quanto all’obbligo di rilevazione e tracciamento interno, mentre le modalità di comunicazione dei dati aggregati alle autorità sono rinviate a un apposito decreto ministeriale attuativo, da adottarsi d’intesa con INAIL. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha fornito le istruzioni operative per il personale ispettivo, chiarendo le priorità di vigilanza in attuazione della Legge 198/2025.
Il Piano integrato per la sicurezza 2026: il DM n. 20 del 12 febbraio 2026
Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026, con decorrenza fino al 31 dicembre 2026.
Il Piano si sviluppa su due direttrici principali: le attività promozionali e di prevenzione, e le attività di vigilanza. Sul piano operativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà le campagne straordinarie di vigilanza non più sulla sola base della classificazione del rischio per codice ATECO, ma attraverso l’analisi dei dati concreti sugli infortuni gravi e mortali forniti da INAIL. I settori prioritari per i controlli nel 2026 sono l’edilizia, l’agricoltura, le attività manifatturiere e il settore della logistica, con focus specifico sul magazzinaggio.
Questo approccio, ispirato alla “Visione Zero” rispetto alla mortalità connessa all’attività lavorativa, richiama esplicitamente le finalità della Legge 198/2025 e impegna l’INAIL a trasferire annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro, destinato a iniziative di promozione della cultura della salute e sicurezza e alla formazione degli RLS.
Per le imprese, il Piano integrato DM 20/2026 richiede il superamento della semplice conformità documentale attraverso un approccio operativo concreto La vigilanza si concentrerà sulla gestione attiva e misurabile del rischio, sul rispetto sostanziale delle regole e sulla tracciabilità delle attività formative.
Cos’è il near miss e perché è centrale nella normativa 2026
Il near miss è un evento che avrebbe potuto causare un infortunio, una malattia professionale o un danno materiale, ma che per circostanze casuali non ha prodotto conseguenze negative per le persone o per il processo produttivo. Nella terminologia tecnica italiana si parla anche di “mancato infortunio” o “quasi-incidente”. La norma UNI ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro lo definisce come un incidente in cui non si è verificato alcun danno, ma che rivela una vulnerabilità del sistema organizzativo.
Cosa si intende per near miss in termini pratici? Alcuni esempi frequenti sono: uno scivolamento su una superficie bagnata senza caduta effettiva, un carico movimentato meccanicamente che ha sfiorato un lavoratore senza colpirlo, un contatto accidentale con un macchinario in funzione senza lesioni, una perdita di sostanza chimica prontamente contenuta prima di raggiungere persone o aree sensibili.
Con l’articolo 15 della Legge 198/2025, il legislatore italiano ha trasformato la gestione dei near miss da prassi volontaria, adottata solo dalle organizzazioni più mature, a obbligo normativo per tutte le imprese con più di 15 dipendenti. Il cambiamento di paradigma è rilevante:
L’approccio evolve da una logica reattiva (agire dopo un infortunio), verso un modello predittivo (analizzare i segnali deboli prima che si materializzino in eventi con conseguenze).
L’articolo 15 stabilisce che il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali, adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto-Legge 159/2025 (termine che cade a fine aprile 2026) le linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni. Queste linee guida terranno conto delle procedure già elaborate dall’INAIL, che restano valide fino a eventuale aggiornamento. Un apposito decreto ministeriale definirà poi le modalità con cui le imprese comunicheranno i dati aggregati alle autorità competenti e i criteri per il rapporto di monitoraggio nazionale annuale.
Come strutturare il registro dei near miss secondo i nuovi standard
La valutazione dei rischi contenuta nel DVR deve essere alimentata dai dati operativi sui near miss. La norma non specifica nel dettaglio il formato del registro, rinviando alle linee guida MLPS/INAIL. I modelli già elaborati dall’INAIL, in particolare il Modello di Gestione dei Near Miss (MGNM, 2022) e il documento “Condivido” (2025), costituiscono il riferimento operativo riconosciuto dal legislatore stesso e rappresentano oggi lo standard di fatto da adottare.
Sulla base dell’art. 15 della Legge 198/2025 e dei modelli INAIL vigenti, ogni evento registrato nel sistema aziendale di gestione dei near miss deve contenere almeno gli elementi indicati nella tabella seguente.
| Elemento del registro | Contenuto richiesto |
|---|---|
| Identificazione dell’evento | Data, ora, luogo, reparto o area, attività in corso al momento del quasi-incidente |
| Descrizione della dinamica | Sequenza degli eventi, fattori ambientali, attrezzature o sostanze coinvolte |
| Analisi delle cause | Cause immediate, cause radice di natura tecnica, organizzativa e comportamentale |
| Azioni correttive e preventive | Misure adottate o pianificate, responsabile dell’attuazione, scadenza, verifica di efficacia |
| Dati per la comunicazione aggregata | Numero di eventi per categoria di rischio, settore aziendale, esito dell’analisi causale |
Questo registro deve integrarsi nel sistema di gestione della sicurezza aziendale, coerentemente con i requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 per le organizzazioni certificate, e deve alimentare il processo di aggiornamento della valutazione dei rischi. Le azioni correttive e preventive derivanti dall’analisi dei near miss costituiscono la prova documentale più efficace dell’adempimento agli obblighi di vigilanza e prevenzione richiesti dalla normativa vigente.
Il DVR nel 2026: la valutazione dei rischi come processo continuo
La valutazione dei rischi è l’asse portante di tutto il sistema di prevenzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dall’art. 28 del medesimo decreto, non può essere concepito come un documento da produrre una volta e aggiornare solo in occasione di modifiche organizzative o impiantistiche di rilievo.
Con l’entrata in vigore della Legge 198/2025 e del Piano Integrato DM 20/2026, il quadro normativo segnala con chiarezza che il DVR deve recepire i dati emergenti dalla gestione operativa del rischio, inclusi i near miss. Per le aziende che operano in contesti dinamici quali cantieri temporanei, appalti, lavoro fuori sede o smart working, il documento richiede una revisione periodica e strutturata.
Le principali situazioni che determinano un obbligo di aggiornamento tempestivo del DVR nel 2026 sono:
- Segnalazione e analisi di un near miss con identificazione di nuove cause radice non precedentemente censite nel documento.
- Introduzione del lavoro agile per mansioni precedentemente svolte in sede, in recepimento degli obblighi del nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 (introdotto dalla Legge 34/2026).
- Variazione delle attrezzature, delle sostanze chimiche utilizzate o delle procedure di lavoro.
- Risultati di accertamenti ispettivi dell’INL o delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
- Modifiche nella catena di appalto che impattano sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Per le aziende in regime di appalto e subappalto, si evidenzia che la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha rafforzato il focus ispettivo su questi contesti, indicando agli Ispettorati territoriali di orientare in via prioritaria i controlli verso i datori di lavoro che operano in subappalto, pubblico o privato. La corretta gestione documentale del rischio interferenziale diventa quindi una priorità di compliance immediata e non differibile.
Il DL sicurezza lavoro 2026 e i nuovi obblighi: smart working, addestramento e modelli organizzativi
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed in vigore dal 7 aprile 2026, interviene sul D.Lgs. 81/2008 su cinque fronti rilevanti. È la norma che completa il quadro del DL Sicurezza Lavoro 2026, introducendo obblighi applicabili a tutte le imprese e non solo alle PMI nonostante il titolo del provvedimento.
Lavoro agile e responsabilità del datore di lavoro. L’articolo 11 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile in ambienti non nella propria disponibilità giuridica è tenuto a consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro. La mancata consegna è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro (importi rivalutati ai sensi del Decreto Direttoriale INL n. 111/2023). Queste sanzioni penali si applicano alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026.
Addestramento con tecnologie innovative. L’articolo 10 consente che l’addestramento sull’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e Dispositivi di Protezione Individuale avvenga mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. L’addestramento deve essere svolto da persona esperta, deve avvenire sul luogo di lavoro e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.
Formazione durante la Cassa Integrazione Guadagni. Le aziende che ricorrono ad ammortizzatori sociali possono organizzare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il lavoratore che rifiuta senza giustificato motivo decade dal trattamento di integrazione salariale.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI. L’INAIL è incaricata di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge 34/2026 — quindi entro il 5 agosto 2026 — modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per micro, piccole e medie imprese, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Verifiche periodiche delle attrezzature. L’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 viene aggiornato con l’inserimento delle piattaforme di lavoro mobili elevabili e delle piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto, soggette a verifica triennale.
La patente a crediti nel 2026: regole aggiornate e impatto operativo
La Patente a Crediti, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e potenziata con la Legge 198/2025, ha subito nel 2026 un significativo inasprimento del meccanismo sanzionatorio. Le nuove regole, operative dal 1° gennaio 2026, sono state chiarite dall’INL con la Nota n. 609 del 22 gennaio 2026 diretta alle strutture territoriali.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, per le violazioni di cui all’Allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avvenga a seguito della sola notificazione del verbale di accertamento. Non è più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione definitiva: il verbale ispettivo è considerato, ai soli fini della decurtazione, un accertamento definitivo.
| Violazione accertata | Decurtazione dalla patente |
|---|---|
| Ogni lavoratore irregolare accertato (maxisanzione lavoro nero) | 5 crediti per lavoratore |
| Impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno regolare | 5 + 1 crediti per lavoratore |
| Impiego di minori in età non lavorativa | 5 + 1 crediti per lavoratore |
| Lavoratori percettori di sussidi statali in modo indebito | 5 + 1 crediti per lavoratore |
| Infortuni mortali o con inabilità permanente | Sospensione patente fino a 12 mesi |
Un’impresa con patente a 30 crediti che registra tre lavoratori irregolari in un solo accertamento perde 15 crediti in un unico verbale, scendendo al di sotto della soglia minima di 15 punti abilitante all’operatività. Il blocco dell’attività diventa una conseguenza diretta e immediata, con la sola eccezione dell’ultimazione di appalti già avviati oltre il 30% del valore contrattuale.
Domande e risposte per datori di lavoro, HR e RSPP
Il DVR aggiornato con le disposizioni della Legge 198/2025 richiede una nuova revisione dopo l’entrata in vigore della Legge 34/2026?
Sì, in modo selettivo. La Legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, introduce nuovi obblighi per le aziende che impiegano lavoratori in smart working e per quelle che utilizzano attrezzature soggette alle nuove periodicità di verifica.
Se l’azienda gestisce lavoratori agili, il DVR e l’informativa annuale devono essere aggiornati per recepire le novità del nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. In tutti gli altri casi, la revisione è necessaria solo se emergono nuovi fattori di rischio non già coperti dall’attuale documento.
In che modo i nuovi obblighi del 2026 impattano sulla responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti in smart working o in trasferta?
La Legge 34/2026 risolve un’ambiguità normativa che perdurava dal 2017. Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, anche quando il lavoro si svolge in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo mantiene specifici obblighi di sicurezza, oggi sanzionati penalmente. L’obbligo di informativa annuale scritta non è un adempimento formale, ma il requisito minimo di una gestione reale del rischio nei contesti di lavoro agile. Per i lavoratori in trasferta, il DVR deve già contemplare i rischi propri dell’attività fuori sede.
Quali criteri di validità deve rispettare la formazione del preposto nel 2026?
La formazione del preposto nel 2026 segue le disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il percorso prevede un corso base di 12 ore e un aggiornamento obbligatorio di almeno 6 ore con cadenza biennale. L’erogazione dei corsi deve avvenire esclusivamente in presenza fisica o attraverso videoconferenza sincrona, modalità che garantiscono l’interazione diretta e l’efficacia didattica. La registrazione delle competenze acquisite all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore costituisce l’elemento fondamentale per la programmazione formativa aziendale e per le attività di controllo degli organi di vigilanza. Il rispetto di questi standard assicura la conformità del ruolo e tutela il datore di lavoro dalle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
Come deve essere strutturato il registro dei near miss per rispondere ai requisiti dell’art. 15 della Legge 198/2025?
In attesa delle linee guida MLPS/INAIL previste entro il 30 aprile 2026, il registro deve contenere: identificazione dell’evento con data, luogo e tipologia di rischio; descrizione della dinamica; analisi delle cause immediate e radice; azioni correttive e preventive con tracciamento; dati aggregati anonimizzati per la futura comunicazione alle autorità competenti. Il Modello di Gestione dei Near Miss (MGNM) pubblicato da INAIL nel 2022 e il documento “Condivido” del 2025 sono i riferimenti operativi riconosciuti dal legislatore stesso.
Qual è il nesso tra il mancato tracciamento dei near miss e la patente a crediti?
Attualmente, la Patente a Crediti viene decurtata in presenza delle violazioni elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008. Il mancato tracciamento dei near miss non comporta di per sé una decurtazione automatica. Tuttavia, in caso di infortunio preceduto da near miss non registrati, la mancata adozione delle misure preventive richieste dall’art. 15 della Legge 198/2025 può configurare una responsabilità per omissione degli obblighi di vigilanza e prevenzione, con rilevanza sia sul piano amministrativo sia penale ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 e delle norme del Codice Penale in materia di omicidio colposo e lesioni colpose.
Come Formorienta supporta le aziende nel 2026
Il quadro normativo del 2026 richiede un’azione formativa e consulenziale strutturata e non reattiva. Aggiornare il DVR il giorno prima di un’ispezione non è più una strategia praticabile. Formorienta, con sede principale a Padova e operatività su tutto il territorio nazionale tramite servizi di consulenza e corsi in videoconferenza, affianca le aziende nella gestione di questo aggiornamento con metodo e continuità.
Formorienta possiede la certificazione UNI 11601:2024 per la progettazione e l’erogazione dei servizi di coaching e la certificazione ISO 9001:2015 EA 37 per il sistema di gestione della qualità applicato alle attività formative. Gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro seguono rigorosamente il D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e la normativa vigente applicabile. Questa struttura garantisce progetti formativi di alto profilo, costantemente allineati all’evoluzione delle regole.
I servizi offerti in risposta alle novità del decreto sicurezza 2026 comprendono:
- Consulenza per l’aggiornamento del DVR in conformità alla Legge 198/2025 e alla Legge 34/2026.
- Corsi per RSPP, RLS e Preposti con documentazione completa del percorso formativo, verifica finale e predisposizione al tracciamento digitale della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore.
- Supporto all’implementazione del sistema di gestione dei near miss conforme ai modelli INAIL vigenti.
- Formazione specifica sulla sicurezza nel lavoro agile e sulla predisposizione dell’informativa annuale obbligatoria.
- Analisi della conformità della Patente a Crediti e supporto nelle procedure di recupero punti.
- Corsi disponibili sia in presenza a Padova e aree limitrofe, sia in videoconferenza per tutte le sedi aziendali sul territorio nazionale.
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I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.
Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.
Riferimenti normativi citati nell’articolo:
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 — Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
- Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (GU n. 301 del 30.12.2025) — Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 159/2025
- Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 — Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 — Istruzioni operative per l’applicazione della Legge 198/2025
- Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026 — Chiarimenti sulla Patente a Crediti e decurtazione punti
- Legge 11 marzo 2026, n. 34 (GU n. 68 del 23.03.2026) — Legge annuale per le piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026
- UNI ISO 45001:2018 — Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (GU n. 119 del 24.05.2025) — Novità in materia di formazione sulla sicurezza



