Il decreto sicurezza 2025 (D.L. 159/2025, convertito con modificazioni nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198) è un segnale chiaro di direzione, molto più di un semplice aggiornamento normativo. Le aziende che lo leggono come un elenco di obblighi perdono la parte più importante del messaggio del legislatore.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, il D.L. 159/2025 è stato definitivamente convertito in legge il 29 dicembre 2025.
Mentre alcune disposizioni sono già pienamente operative, per altre la decorrenza segue date specifiche; per adempimenti chiave come l’introduzione dei badge di cantiere e la comunicazione obbligatoria dei near missl’operatività resta subordinata all’emanazione dei relativi decreti attuativi o linee guida. In questo quadro, la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti applicativi fondamentali per datori di lavoro, HR e RSPP.
Analizziamo le novità più impattanti e spiegheremo cosa richiedono concretamente alle organizzazioni mostrando come trasformare gli obblighi in un vantaggio competitivo reale.
Indice
Perché il D.L. 159/2025 è diverso dai decreti precedenti
La maggior parte delle comunicazioni diffuse dopo la pubblicazione del decreto si è concentrata sulle scadenze e sugli adempimenti.
Il D.L. 159/2025, conosciuto anche come Decreto Sicurezza 2025, segna un cambio di approccio nella politica italiana sulla prevenzione degli infortuni: alle aziende si chiede di “farlo meglio” e con una logica diversa, oltre che di “fare di più”. Il legislatore sposta il fuoco dalla conformità documentale alla qualità dei comportamenti, dalla reazione agli eventi alla prevenzione proattiva, dalla gestione degli incidenti all’analisi dei segnali deboli di rischio.
Questo approccio si allinea con i principi della norma UNI EN ISO 45001, lo standard internazionale sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e con la “Visione Zero” adottata dal Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026, pubblicato dal Ministero del Lavoro con D.M. n. 20 del 12 febbraio 2026.
Formazione obbligatoria: qualità, tracciabilità e nuovi standard per i formatori
La formazione acquisisce un peso concreto e misurabile. Il decreto sicurezza 2025 introduce criteri di qualità, tracciabilità digitale e standard più severi per chi la eroga.
| Aspetto | Prima del D.L. 159/2025 | Dopo il D.L. 159/2025 |
|---|---|---|
| Strumento di tracciatura | Libretto formativo del cittadino | Fascicolo elettronico del lavoratore |
| Integrazione digitale | Assente o frammentaria | Integrazione con piattaforma SIISL |
| Accreditamento formatori | Criteri regionali eterogenei | Nuovo Accordo Stato-Regioni con criteri uniformi |
| Finanziamenti cultura sicurezza | Limitati | Almeno 35 milioni di euro/anno da INAIL |
Il fascicolo elettronico del lavoratore
L’articolo 37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 viene riscritto: il libretto formativo del cittadino lascia spazio al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, entrambi integrati nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Le competenze acquisite nei corsi obbligatori confluiranno in questi strumenti, rendendo il percorso formativo di ogni persona verificabile da datori di lavoro e organi di vigilanza.
Per le aziende questo comporta un passaggio concreto: la documentazione cartacea rimane valida solo se affiancata da una registrazione digitale completa e verificabile. I percorsi devono essere strutturati, documentati con precisione e registrati in modo che le competenze siano effettivamente tracciabili.
Nuovi requisiti per i soggetti formatori
L’articolo 6 del decreto prevede che la Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore e previa consultazione di INAIL e parti sociali, ridefinisca i criteri di accreditamento per i soggetti che erogano formazione in materia di sicurezza sul lavoro. I nuovi criteri riguardano la competenza e l’esperienza certificata in materia di salute e sicurezza, un’adeguata struttura organizzativa e le risorse disponibili. Questi requisiti valgono sia per il nuovo accreditamento che per il mantenimento di quello già ottenuto.
Il messaggio è diretto: i corsi erogati da soggetti privi dei requisiti di legge espongono i datori di lavoro a rischi concreti (sanzioni, sospensione dell’attività, responsabilità personali) e non garantiscono alcuna reale riduzione del rischio in azienda.
I finanziamenti INAIL per la cultura della sicurezza
A decorrere dal 2026, INAIL trasferisce ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a campagne di sensibilizzazione, progetti didattici, tecnologie immersive e formazione innovativa. Fondi ulteriori sono stanziati per sostenere micro e piccole imprese nell’acquisto di DPI caratterizzati da tecnologie innovative. Questa iniezione di risorse rappresenta un’opportunità concreta per le PMI che vogliono investire nella formazione esperienziale.
Il near miss è un segnale di rischio, non un non-evento
Per near miss si intende un evento che avrebbe potuto causare un infortunio o una malattia professionale ma che, per circostanze fortunate, non ha prodotto danni. Con il decreto sicurezza 2025 (D.L. 159/2025) la sua gestione diventa un obbligo strutturato per le imprese con più di 15 dipendenti.
Capire cosa si intende per near miss è il primo passo per trasformare questo adempimento in uno strumento di miglioramento reale. Un esempio pratico: un bancale cade in un corridoio di magazzino in un momento in cui, per puro caso, non c’è nessuno. Nessun ferito, nessun danno visibile. Senza un sistema di segnalazione, l’episodio viene ignorato. Con una cultura del near miss attiva, quell’evento diventa invece un’analisi delle cause, una revisione delle procedure di stoccaggio, una comunicazione al team.
Cosa prevede l’articolo 15 della Legge 198/2025
Le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a:
- Identificare i mancati infortuni attraverso un sistema interno di segnalazione volontaria, chiaro e accessibile a tutti i lavoratori
- Tracciare e analizzare ogni segnalazione, integrando i dati nella valutazione dei rischi (DVR) e nel processo di miglioramento continuo
- Comunicare i dati aggregati, le azioni correttive e preventive adottate, secondo le modalità che saranno definite con decreto ministeriale
- Predisporre un rapporto annuale sui mancati infortuni, contenente indicatori, azioni e risultati
Il Ministero del Lavoro e INAIL emetteranno linee guida operative entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il 25 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro ha riaperto le consultazioni del Tavolo tecnico complementare n. 2 proprio su questo tema, a dimostrazione che il percorso applicativo è attivo.
Perché non aspettare le linee guida per agire
Le aziende con più di 15 dipendenti possono avviare subito il sistema, senza attendere la pubblicazione delle linee guida. L’obbligo di dotarsi di una procedura interna è di fatto immediato: il sistema dovrà essere operativo nel momento in cui le linee guida saranno pubblicate. Chi inizia a costruire la procedura oggi, definendo il responsabile, il modello di segnalazione e i criteri di analisi, arriverà all’obbligo già strutturato.
Il cambio culturale richiesto è importante: i lavoratori devono sentirsi liberi di segnalare senza timore di conseguenze, secondo l'”approccio no blame”. Chi segnala un rischio contribuisce a eliminarlo insieme al resto del team.
Appalti e subappalti: tracciabilità reale e qualificazione della filiera
Il D.L. 159/2025 introduce strumenti di controllo concreti per combattere le irregolarità nella filiera degli appalti: il badge digitale di cantiere e il rafforzamento della patente a crediti.
La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito che la nuova vigilanza ispettiva si orienterà prioritariamente verso le imprese che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizzerà le notifiche preliminari dei cantieri, le banche dati sugli appalti e il Portale Nazionale del Sommerso (PNS) per individuare le situazioni a rischio.
Il badge di cantiere con codice univoco
Le imprese edili operanti in appalto o subappalto devono fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL. Per i lavoratori assunti tramite SIISL, la tessera digitale viene generata automaticamente. L’assenza della tessera comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Il badge è uno strumento di trasparenza organizzativa, con un valore ben oltre il semplice adempimento burocratico. Badge identificativi, registri di accesso e documentazione di coordinamento diventano indicatori di affidabilità che gli organi di vigilanza utilizzano per valutare la corrispondenza tra l’organigramma dichiarato e il personale effettivamente presente in cantiere.
Patente a crediti: controlli più incisivi
La patente a crediti, introdotta nel 2024 con il D.L. 19/2024, viene rafforzata su più fronti:
- Per le violazioni relative all’impiego di lavoratori irregolari, la decurtazione dei crediti avviene alla notifica del verbale di accertamento, eliminando i margini di discrezionalità
- In caso di infortunio mortale, le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni per la sospensione cautelare della patente
- La sanzione minima per imprese prive di patente o con punteggio inferiore a 15 crediti sale a 12.000 euro
Per i responsabili acquisti, HR e datori di lavoro questo si traduce nella necessità concreta di selezionare partner e fornitori verificando la solidità reale del loro sistema di sicurezza, a partire dalla documentazione formale fino all’organizzazione operativa.
Prevenzione di molestie e violenza: entra nel DVR
Per la prima volta in Italia, il D.L. 159/2025 inserisce esplicitamente la prevenzione delle condotte violente e moleste tra le misure generali di tutela del D.Lgs. 81/2008, rendendola parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
La lettera z-bis introdotta nell’articolo 15 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce l’obbligo di “programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”. La prevenzione delle molestie, incluse quelle di genere, viene equiparata ai rischi professionali tradizionali: un rischio lavorativo da gestire con strumenti concreti, al pari di qualsiasi altro fattore di rischio.
Alcune comunicazioni hanno indicato erroneamente la necessità di redigere un DVR separato ad hoc: la normativa richiede piuttosto che le misure di prevenzione siano integrate nel sistema di gestione della sicurezza esistente, attraverso procedure interne di segnalazione, codici etici, programmi di formazione sulle relazioni lavorative, sportelli d’ascolto e valutazione aggiornata dei rischi psicosociali, incluso lo stress lavoro-correlato.
Questo passaggio porta il tema del benessere organizzativo all’interno del perimetro della sicurezza. Agire sul clima lavorativo, sulla qualità delle relazioni e sulla cultura interna è oggi parte obbligatoria del sistema di prevenzione richiesto dalla legge.
Lavori in quota e DPI: gerarchia più chiara, obblighi più precisi
Il decreto aggiorna e chiarisce le regole sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, ribadendo la priorità delle misure collettive sui dispositivi individuali.
Le cadute dall’alto restano una delle principali cause di infortunio grave e mortale in Italia, anche in contesti apparentemente a basso rischio. Il D.L. 159/2025 interviene sull’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008, riscrivendolo integralmente, e sull’articolo 113, chiarendo i requisiti delle scale verticali permanenti.
Le novità principali:
- Misure collettive prioritarie: parapetti e reti di sicurezza devono essere adottati in via prioritaria quando tecnicamente realizzabili. Il ricorso ai DPI individuali deve essere residuale e giustificato nel DVR con adeguata formazione documentata
- Quattro tipologie di sistemi anticaduta: sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta, con una gerarchia precisa di impiego
- Scale verticali permanenti: quelle di altezza superiore a 5 metri con inclinazione superiore a 75 gradi devono essere dotate, in alternativa, di gabbia di sicurezza o di sistema di protezione individuale contro le cadute ai sensi dell’articolo 115. Le installazioni esistenti avevano termine di adeguamento al 1° febbraio 2026
- Manutenzione dei DPI: il datore di lavoro è obbligato a mantenere i DPI in efficienza e condizioni di igiene. L’obbligo si estende agli indumenti di lavoro che, in ragione della valutazione dei rischi, assumono la funzione di DPI
Il quadro normativo aggiornato al 2026
Il decreto sicurezza 2025, o D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, è il pilastro normativo di riferimento per la sicurezza sul lavoro nella prima parte del 2026. Alcune precisazioni utili sull’attuale panorama legislativo:
Il D.L. 23 del 24 febbraio 2026 (in vigore dal 25 febbraio 2026 e in attesa di conversione) riguarda la sicurezza pubblica, l’attività di indagine dell’autorità giudiziaria e il funzionamento delle forze di polizia: un ambito distinto dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, che non introduce modifiche alla disciplina prevenzionistica aziendale.
Il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 (D.M. n. 20 del 12 febbraio 2026) definisce invece le attività che il Ministero del Lavoro metterà in atto entro il 31 dicembre 2026: campagne di sensibilizzazione, accordi, bandi, incentivi alla sicurezza e criteri per la vigilanza, con focus su edilizia, agricoltura, logistica e manifatturiero. Si ispira alla “Visione Zero”, un approccio in cui ogni infortunio grave o mortale è considerato prevenibile.
Domande frequenti sul decreto sicurezza 2025
Quali sono le principali novità del decreto sicurezza 2025 D.L. 159/2025 che restano operative nel 2026?
Le disposizioni più impattanti già in vigore sono: l’obbligo di tracciamento della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore con integrazione SIISL, i nuovi criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori, il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, le nuove decurtazioni della patente a crediti, l’obbligo di registrazione e analisi dei near miss per imprese con più di 15 dipendenti, la prevenzione delle condotte violente e moleste nel DVR, l’aggiornamento dei requisiti per scale fisse e DPI anticaduta. Tutte queste misure derivano dalla Legge 198/2025 e sono confermate operativamente dalla Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026.
Come deve gestire un’azienda la registrazione e l’analisi dei near miss?
Il near miss è un evento che non ha causato danni ma che avrebbe potuto farlo: una caduta evitata per caso, un macchinario che si ferma improvvisamente senza ferire nessuno, una sostanza pericolosa che cade in assenza di lavoratori nelle vicinanze. Per near miss si intende, quindi, un “quasi incidente” che contiene informazioni preziose sul sistema di rischio dell’azienda.
Le aziende con più di 15 dipendenti devono strutturare una procedura interna che preveda: un modulo di segnalazione accessibile a tutti i lavoratori (cartaceo o digitale), un responsabile identificato (tipicamente l’RSPP), un’analisi delle cause per ogni segnalazione, l’integrazione dei dati nel DVR, azioni correttive documentate e un rapporto annuale. L’approccio “no blame”, fondamentale per far funzionare il sistema, garantisce che chi segnala un rischio non subisca conseguenze negative.
Il D.L. 159/2025 ha reso obbligatoria la tracciabilità nel fascicolo elettronico: cosa cambia per le aziende nella scelta dei corsi?
Cambia molto. Nel decreto sicurezza 2025 la tracciabilità della formazione richiede che i corsi siano progettati e documentati in modo preciso: obiettivi chiari, durata definita, metodo didattico, verifica finale e riferimenti di legge. Un corso erogato da un soggetto privo di accreditamento produce un attestato non riconoscibile in sede di controllo e non registrabile correttamente nel fascicolo del lavoratore. Scegliere un ente di formazione certificato, con i requisiti previsti dall’articolo 6 del D.L. 159/2025 e dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, è una tutela concreta per il datore di lavoro.
Cosa cambia per appalti e subappalti con il D.L. 159/2025?
Le imprese in regime di subappalto diventano il target principale della vigilanza ispettiva dell’INL. Il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione è obbligatorio per i cantieri edili in appalto o subappalto, pubblici e privati. La patente a crediti viene rafforzata con decurtazioni automatiche e sanzione minima a 12.000 euro per chi opera senza patente o sotto la soglia di 15 crediti. Per i datori di lavoro questo significa che la solidità del sistema di sicurezza di un subappaltatore diventa un criterio di scelta strategico, da affiancare alla verifica della documentazione formale.
Come il decreto sicurezza 2025 influenza la valutazione dei rischi?
In modo significativo. La valutazione dei rischi (DVR) deve essere aggiornata per includere: la programmazione delle misure di prevenzione contro condotte violente e moleste (art. 15 D.Lgs. 81/2008, lettera z-bis), i dati e le analisi dei near miss, la giustificazione documentata del ricorso ai DPI per i lavori in quota in luogo delle misure collettive. Il DVR diventa quindi uno strumento vivo, da aggiornare con continuità come parte integrante del sistema di prevenzione.
Quali corsi di formazione sono necessari per adeguarsi al decreto sicurezza 2025?
L’adeguamento richiede un’analisi caso per caso del profilo aziendale. In generale, le aree di intervento formativo più rilevanti riguardano: la formazione obbligatoria di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro secondo il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (con tracciabilità nel fascicolo elettronico), la formazione per RSPP e aggiornamento periodico, i corsi specifici per i lavori in quota e l’utilizzo corretto dei DPI anticaduta, la formazione sul benessere organizzativo e la prevenzione dei rischi psicosociali, la sensibilizzazione interna sulla cultura del near miss.
Come prepararsi oggi al decreto sicurezza 2025: azioni concrete per le aziende
Il decreto sicurezza 2025 offre una cornice chiara. La domanda che ogni datore di lavoro, HR e RSPP dovrebbe porsi è: “stiamo costruendo un sistema che funziona davvero?”
Ecco le azioni che è possibile avviare subito:
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Analizzare la maturità del sistema di sicurezza aziendale
Verificare la qualità della formazione erogata, la completezza del DVR, l’aggiornamento dei sistemi anticaduta e la coerenza della documentazione degli appalti.
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Strutturare la procedura per i near miss
Definire il responsabile, il modello di segnalazione, i criteri di analisi e l’integrazione nel DVR, senza aspettare le linee guida ministeriali.
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Verificare l’accreditamento del soggetto formatore
Assicurarsi che i corsi siano erogati da enti che soddisfano i requisiti dell’articolo 6 del D.L. 159/2025 e del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attestati validi e documentazione completa.
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Aggiornare il DVR
Integrare le misure di prevenzione contro condotte violente e moleste e documentare adeguatamente le scelte sui DPI per i lavori in quota.
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Ripensare la formazione
Costruire percorsi che cambiano davvero i comportamenti, con modalità attive e metodologie coinvolgenti.
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Coinvolgere le persone nella prevenzione
Lavoratori informati e partecipi segnalano i near miss, riconoscono i rischi, collaborano attivamente alla sicurezza.
Come Formorienta può accompagnare la tua azienda
Formorienta è un centro di formazione e consulenza aziendale con sede a Padova, attivo da oltre 15 anni nella sicurezza sul lavoro, certificato ISO 9001:2015 EA 37 e sede territoriale collegata a EBNU, Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio Nazionale del Ministero del Lavoro.
I percorsi formativi sono progettati rigorosamente secondo i requisiti del D.Lgs. 81/2008, del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e di tutta la normativa vigente. Ogni progetto formativo pone una cura specifica alla documentazione del percorso e alla verifica finale delle competenze, assicurando già oggi la predisposizione necessaria per la futura integrazione nei sistemi di tracciabilità previsti dal D.L. 159/2025. Grazie a docenti qualificati con esperienza diretta in azienda, Formorienta garantisce soluzioni che coniugano il rispetto degli obblighi di legge con una reale efficacia operativa.
I percorsi formativi disponibili:
- Formazione obbligatoria per lavoratori: formazione generale (4 ore) e specifica per rischio basso, medio e alto (4/8/12 ore), in presenza, videoconferenza o e-learning
- Corsi per preposti: formazione e aggiornamento per figure di supervisione operativa
- Formazione per datori di lavoro e RSPP: corso modulo comune 8 ore e aggiornamenti periodici conformi al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
- Corsi per RLS: formazione iniziale e aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
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- Consulenza ISO 45001: supporto alla progettazione e implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificabili
Perché scegliere un partner qualificato fa la differenza
Con il D.L. 159/2025 la qualità della formazione è diventata un fattore verificabile in sede di ispezione. Un attestato rilasciato da un soggetto privo di accreditamento o da un corso che non soddisfa i requisiti di legge espone il datore di lavoro a responsabilità concrete, anziché tutelarlo. Affidarsi a un ente di formazione che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente significa avere una traccia chiara e completa del percorso formativo di ogni lavoratore, difendibile in caso di controlli e realmente efficace nella riduzione del rischio.
La direzione della sicurezza sul lavoro nel 2026
Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, ha posto le basi di un sistema di sicurezza più maturo, più trasparente e più orientato alla prevenzione reale. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 e il Piano integrato per la salute e la sicurezza 2026 confermano che questa direzione è strutturale, destinata a durare nel tempo.
Le aziende che sapranno cogliere questa trasformazione, investendo in formazione di qualità, costruendo una cultura del near miss, integrando il benessere organizzativo nel sistema di prevenzione e qualificando la propria filiera di appalto, saranno più sicure, più attrattive per le persone e più solide nel confronto con un mercato che valuta sempre di più la responsabilità d’impresa.
La sicurezza è cultura, competenza e responsabilità condivisa.
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Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.
