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Valutazione dei rischi (DVR): come farla bene e cosa controlla davvero l’organo di vigilanza

Il DVR non è un “documento da avere”: è la fotografia tecnica dell’azienda reale e, soprattutto, è la base con cui dimostri che hai progettato e governato la prevenzione. Un DVR fatto male espone a due rischi concreti:

  1. rischio operativo (incidenti, infortuni, fermate, conflitti interni);
  2. rischio legale (prescrizioni, sanzioni, contestazioni, responsabilità in caso di evento).

Nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) la valutazione dei rischi è un obbligo cardine e non delegabile del datore di lavoro (art. 17) e il DVR deve rispettare contenuti minimi precisi (art. 28), con criteri di elaborazione e aggiornamento (art. 29). La gestione concreta degli obblighi “a valle” ricade poi su organizzazione, ruoli e misure (art. 18 e seguenti).

Questa guida è pensata per essere tecnica: ti spiego come si costruisce un DVR “difendibile”, quali evidenze servono e cosa controllano davvero gli organi di vigilanza (SPISAL/ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) quando entrano in azienda.


1) Che cos’è il DVR (e cosa NON è)

È:

  • un documento che deriva da un processo di valutazione dei rischi reale e tracciabile;
  • una mappa ragionata di pericoli, esposizioni, misure già adottate e misure da adottare;
  • un “motore” che guida formazione, procedure, addestramento, manutenzioni e controlli.

Non è:

  • un modello standard “compilato” con frasi generiche;
  • un elenco di DPI;
  • un fascicolo di norme copiate.

Regola d’oro: se il DVR non cambia quando cambia l’azienda, allora non è un DVR utile.


2) Obblighi e riferimenti normativi essenziali (quelli che contano davvero)

Per orientarti, i riferimenti più “ispettivi” sono:

  • Art. 17 D.Lgs. 81/08: obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi + designazione RSPP).
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08: contenuti obbligatori della valutazione e del DVR (misure, DPI, programma di miglioramento, mansioni a rischio specifico, ecc.).
  • Art. 29 D.Lgs. 81/08: modalità di effettuazione e aggiornamento della valutazione.
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08: obblighi gestionali del datore di lavoro e dei dirigenti (attuazione misure, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria dove prevista, ecc.).
  • Art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti della delega di funzioni (se presente).
  • Art. 30 D.Lgs. 81/08: modello di organizzazione e gestione (logica “sistema” e controllo).
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 + Accordo Stato-Regioni 2025: formazione in sicurezza (il DVR deve “generare” fabbisogni formativi coerenti, non scollegati).

3) Cosa deve contenere un DVR fatto bene (non “minimo”, ma solido)

Un DVR tecnicamente robusto contiene almeno:

A) Struttura aziendale e perimetro

  • sede/i, reparti, layout, turni, lavorazioni, attrezzature principali;
  • organigramma HSE (DL, dirigenti, preposti, RSPP, RLS, medico competente se previsto, addetti emergenze);
  • descrizione del ciclo operativo reale (non teorico).

B) Metodologia dichiarata (il cuore “difendibile”)

  • criteri usati per stimare probabilità e gravità (e come);
  • criteri per definire priorità e tempistiche del piano di miglioramento;
  • fonti informative usate: sopralluoghi, schede tecniche, manuali, SDS, manutenzioni, interviste, check documentale.

Nota tecnica: la metodologia deve essere coerente e applicata in modo uniforme. Una matrice “bella” ma non applicata genera incongruenze che in ispezione emergono subito.

C) Valutazione per mansione/attività (non per “capitoli generici”)

Per ogni mansione o attività tipica:

  • pericoli e scenari incidentali credibili;
  • esposizioni (frequenza/durata) e fattori aggravanti (turni, ambienti, picchi produttivi);
  • misure in atto (tecniche, organizzative, procedurali);
  • rischio residuo e azioni di miglioramento.

D) Programma di miglioramento (piano d’azione)

Deve riportare in modo chiaro:

  • cosa fare,
  • chi è responsabile,
  • entro quando,
  • con quali risorse,
  • come verifico l’efficacia.

Senza piano, il DVR resta descrittivo. Con il piano, diventa gestionale.

E) Collegamenti operativi obbligati (spesso trascurati)

Un DVR completo “parla con”:

  • formazione/addestramento (piano formativo coerente con rischi e mansioni);
  • procedure e istruzioni operative;
  • consegna/uso DPI e controlli;
  • manutenzioni, verifiche e controlli periodici;
  • gestione appalti e interferenze (quando presenti);
  • sorveglianza sanitaria (quando dovuta) e idoneità alla mansione.

4) Come si fa un DVR “di qualità”: metodo in 8 fasi (pronto da applicare)

Fase 1 — Preparazione e raccolta dati

  • organigramma e funzionigramma;
  • elenco mansioni e lavorazioni;
  • inventario macchine/attrezzature/impianti;
  • elenco sostanze e SDS;
  • infortuni, near miss, segnalazioni, non conformità;
  • contratti d’appalto ricorrenti, accessi terzi.

Output: lista documenti e “mappa processi” iniziale.

Fase 2 — Sopralluogo tecnico “con occhi operativi”

Non un giro turistico: un sopralluogo efficace verifica:

  • postazioni reali, posture e flussi;
  • condizioni ambientali;
  • aree di deposito, viabilità interna, carrelli;
  • accessi, aree esterne, lavori non routinari (pulizie, manutenzioni, cambi formato).

Output: report fotografico/annotato (anche interno), lista criticità.

Fase 3 — Analisi attività e scenari incidentali

Per ogni attività:

  • cosa può andare storto;
  • quando e perché (fattori umani/organizzativi);
  • quali barriere esistono (tecniche e procedurali).

Output: scenari e barriere (base per procedure e addestramento).

Fase 4 — Stima del rischio (criterio esplicito)

Definisci una logica coerente (esempio):

  • Gravità: lieve / significativa / grave / gravissima;
  • Probabilità: rara / possibile / probabile / frequente;
  • rischio = funzione coerente e ripetibile (matrice o metodo equivalente).

Output: livelli di rischio comparabili, priorità leggibili.

Fase 5 — Misure: tecniche prima, organizzative poi, DPI per ultimi

La gerarchia delle misure deve essere chiara:

  1. eliminazione/sostituzione,
  2. misure tecniche (protezione macchine, segregazioni, aspirazioni, ecc.),
  3. misure organizzative/procedurali,
  4. formazione/addestramento,
  5. DPI (come barriera complementare).

Output: pacchetto misure ragionato, non solo “mettere i guanti”.

Fase 6 — Piano di miglioramento con criteri di priorità

Priorità tipiche:

  • rischio elevato e scenario grave → immediato;
  • non conformità legislative → immediato;
  • miglioramenti a impatto rapido → breve termine;
  • progetti strutturali → medio termine, con milestones.

Output: piano “attuabile” e verificabile.

Fase 7 — Consultazione RLS e integrazione con medico competente (se previsto)

  • verbale consultazione RLS (consigliato come evidenza);
  • integrazione con sorveglianza sanitaria e rischi per mansione, quando applicabile.

Output: tracciabilità partecipazione e coerenza sanitaria.

Fase 8 — Firma, data certa e messa in esercizio

Il DVR deve essere:

  • firmato dai soggetti previsti (secondo l’impianto del Testo Unico);
  • dotato di data certa;
  • comunicato/reso fruibile ai ruoli che lo devono applicare (dirigenti, preposti).

Output: DVR “in esercizio”, non “in archivio”.


5) La “data certa”: perché è un dettaglio che diventa enorme

In ispezione, la data certa serve a dimostrare quando il DVR esisteva con quei contenuti. Un DVR aggiornato “dopo” un controllo o “dopo” un infortunio, senza tracciabilità, è un problema serio.

Buona prassi: oltre alla data certa, conserva evidenze del processo:

  • report sopralluogo,
  • verbali riunioni e consultazioni,
  • versioning (storico revisioni),
  • piani d’azione con stati avanzamento.

6) Quando va aggiornato il DVR (e come dimostri che lo fai davvero)

L’aggiornamento non è “ogni anno per abitudine”. È legato a cambiamenti sostanziali e a eventi significativi, ad esempio:

  • nuove lavorazioni, nuove macchine, nuove sostanze;
  • modifiche layout, turni, organizzazione;
  • appalti nuovi o cambi modalità operative;
  • infortuni, quasi incidenti, segnalazioni ripetute;
  • risultati di sorveglianza sanitaria o verifiche che indicano nuovi rischi.

Tecnico e difendibile è avere un criterio scritto:

  • cosa è “cambiamento significativo” per la tua azienda,
  • chi lo segnala,
  • entro quanto si valuta l’impatto,
  • come si revisiona e si comunica.

7) Cosa controlla davvero l’organo di vigilanza (checklist realistica da ispezione)

Quando entrano in azienda, gli organi di vigilanza non guardano solo “se c’è il DVR”. Verificano soprattutto coerenza, specificità e attuazione. Ecco le verifiche più frequenti:

1) Esistenza del DVR e conformità formale

  • DVR presente, firmato, data certa;
  • campo di applicazione coerente (sedi, reparti, attività).

2) Specificità: il DVR parla della tua azienda o è generico?

  • mansioni reali descritte correttamente;
  • rischi coerenti con impianti, sostanze, layout, turni;
  • assenza di “copia-incolla” evidente (tipico motivo di prescrizioni).

3) Completezza: rischi “sensibili” spesso mancanti

Controlli tipici su rischi spesso trascurati:

  • movimentazione manuale e posture,
  • uso attrezzature e protezioni macchine,
  • chimico (SDS, stoccaggi, incompatibilità, aspirazioni),
  • rischio elettrico e manutenzioni,
  • viabilità interna e carrelli,
  • rumore/vibrazioni dove pertinenti,
  • stress lavoro-correlato (metodo e tracciabilità),
  • lavoratrici gestanti (quando applicabile) e mansioni particolari.

4) Piano di miglioramento: esiste? è realistico? è seguito?

  • azioni con responsabili e scadenze;
  • stato di avanzamento tracciato;
  • efficacia verificata (non solo “fatto/non fatto”).

5) Coerenza con ruoli e vigilanza operativa

  • preposti individuati e in condizione di vigilare;
  • procedure applicate (non solo scritte);
  • gestione delle non conformità.

6) Collegamento con formazione/addestramento

  • piano formativo coerente con rischi e mansioni;
  • formazione e aggiornamenti tracciati;
  • addestramento su attività critiche dimostrabile.

7) DPI: scelta, consegna, uso e controlli

  • motivazione tecnica dei DPI (perché servono);
  • consegna e istruzioni;
  • verifica uso e sostituzioni.

8) Appalti e interferenze

  • gestione accessi esterni;
  • idoneità tecnico-professionale;
  • coordinamento operativo e regole di sito;
  • gestione interferenze e documentazione dove prevista.

9) Sorveglianza sanitaria (se dovuta)

  • medico competente nominato quando necessario;
  • protocollo sanitario coerente con rischi;
  • idoneità per mansione gestite correttamente.

10) Evidenze di controllo: “dimmi come lo sai”

La domanda tipica in ispezione è: come dimostri che le misure non sono solo previste, ma applicate?
Evidenze forti:

  • check di vigilanza preposti,
  • audit interni,
  • registri manutenzioni,
  • verbali riunioni,
  • gestione near miss,
  • tracciabilità piani azione.

8) Gli errori che fanno “saltare” un DVR (e come evitarli)

Errore 1 — DVR generico, non aderente alle lavorazioni reali

Soluzione: valutazione per mansione/attività + sopralluogo tecnico + scenari reali.

Errore 2 — Misure solo DPI, senza barriere tecniche/organizzative

Soluzione: gerarchia delle misure e procedure operative dove serve.

Errore 3 — Piano di miglioramento assente o “finto”

Soluzione: azioni con responsabile, budget, scadenze e verifica efficacia.

Errore 4 — Nessuna evidenza del processo

Soluzione: versioni, verbali, report sopralluogo, tracciabilità consultazione RLS.

Errore 5 — DVR scollegato da formazione e addestramento

Soluzione: dal DVR deve derivare un piano formativo coerente (inclusi aggiornamenti secondo Accordo Stato-Regioni 2025) e un piano di addestramento sulle attività critiche.

Errore 6 — Non gestire cambiamenti e “lavori non routinari”

Soluzione: procedura di management of change: chi segnala, chi valuta, come aggiorni.


9) Un DVR “difendibile” (e utile) ha 5 caratteristiche non negoziabili

  1. Specificità: parla dell’azienda reale, non di un’azienda astratta.
  2. Metodo dichiarato e coerente: valutazioni ripetibili e confrontabili.
  3. Gerarchia delle misure: non solo DPI, ma barriere solide.
  4. Piano di miglioramento attuabile: con controllo e verifica efficacia.
  5. Tracciabilità: evidenze del processo e dell’applicazione.

Se manca anche solo uno di questi cinque pilastri, il DVR diventa fragile: in ispezione si vede, e sul campo si paga.


FAQ tecniche rapide

Il DVR lo può fare il consulente al posto del datore di lavoro?
Il datore di lavoro può farsi supportare da consulenti e tecnici, ma la valutazione dei rischi resta un obbligo non delegabile: la responsabilità del processo e delle scelte resta in capo al datore di lavoro.

Il DVR deve essere aggiornato ogni anno?
Non “per calendario”. Deve essere aggiornato quando cambiano condizioni, processi o rischi, o quando eventi e verifiche indicano che la valutazione non è più adeguata.

Cosa pesa di più in ispezione: DVR o evidenze?
Pesano entrambi, ma l’ispezione premia la coerenza: DVR specifico + evidenze di applicazione (formazione, controlli, manutenzioni, piani d’azione) = sistema credibile.


Conclusione: il miglior DVR è quello che ti fa lavorare meglio (e ti protegge davvero)

Un DVR eccellente non è quello più lungo: è quello che rende l’azienda governabile sul piano della prevenzione. Se il documento è specifico, metodologico, collegato alle misure e sostenuto da evidenze, diventa un vero strumento di gestione: riduce gli infortuni, migliora l’efficienza e abbassa l’esposizione legale.


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