Il DVR non è un “documento da avere”: è la fotografia tecnica dell’azienda reale e, soprattutto, è la base con cui dimostri che hai progettato e governato la prevenzione. Un DVR fatto male espone a due rischi concreti:
- rischio operativo (incidenti, infortuni, fermate, conflitti interni);
- rischio legale (prescrizioni, sanzioni, contestazioni, responsabilità in caso di evento).
Nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) la valutazione dei rischi è un obbligo cardine e non delegabile del datore di lavoro (art. 17) e il DVR deve rispettare contenuti minimi precisi (art. 28), con criteri di elaborazione e aggiornamento (art. 29). La gestione concreta degli obblighi “a valle” ricade poi su organizzazione, ruoli e misure (art. 18 e seguenti).
Questa guida è pensata per essere tecnica: ti spiego come si costruisce un DVR “difendibile”, quali evidenze servono e cosa controllano davvero gli organi di vigilanza (SPISAL/ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) quando entrano in azienda.
1) Che cos’è il DVR (e cosa NON è)
È:
- un documento che deriva da un processo di valutazione dei rischi reale e tracciabile;
- una mappa ragionata di pericoli, esposizioni, misure già adottate e misure da adottare;
- un “motore” che guida formazione, procedure, addestramento, manutenzioni e controlli.
Non è:
- un modello standard “compilato” con frasi generiche;
- un elenco di DPI;
- un fascicolo di norme copiate.
Regola d’oro: se il DVR non cambia quando cambia l’azienda, allora non è un DVR utile.
2) Obblighi e riferimenti normativi essenziali (quelli che contano davvero)
Per orientarti, i riferimenti più “ispettivi” sono:
- Art. 17 D.Lgs. 81/08: obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi + designazione RSPP).
- Art. 28 D.Lgs. 81/08: contenuti obbligatori della valutazione e del DVR (misure, DPI, programma di miglioramento, mansioni a rischio specifico, ecc.).
- Art. 29 D.Lgs. 81/08: modalità di effettuazione e aggiornamento della valutazione.
- Art. 18 D.Lgs. 81/08: obblighi gestionali del datore di lavoro e dei dirigenti (attuazione misure, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria dove prevista, ecc.).
- Art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti della delega di funzioni (se presente).
- Art. 30 D.Lgs. 81/08: modello di organizzazione e gestione (logica “sistema” e controllo).
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 + Accordo Stato-Regioni 2025: formazione in sicurezza (il DVR deve “generare” fabbisogni formativi coerenti, non scollegati).
3) Cosa deve contenere un DVR fatto bene (non “minimo”, ma solido)
Un DVR tecnicamente robusto contiene almeno:
A) Struttura aziendale e perimetro
- sede/i, reparti, layout, turni, lavorazioni, attrezzature principali;
- organigramma HSE (DL, dirigenti, preposti, RSPP, RLS, medico competente se previsto, addetti emergenze);
- descrizione del ciclo operativo reale (non teorico).
B) Metodologia dichiarata (il cuore “difendibile”)
- criteri usati per stimare probabilità e gravità (e come);
- criteri per definire priorità e tempistiche del piano di miglioramento;
- fonti informative usate: sopralluoghi, schede tecniche, manuali, SDS, manutenzioni, interviste, check documentale.
Nota tecnica: la metodologia deve essere coerente e applicata in modo uniforme. Una matrice “bella” ma non applicata genera incongruenze che in ispezione emergono subito.
C) Valutazione per mansione/attività (non per “capitoli generici”)
Per ogni mansione o attività tipica:
- pericoli e scenari incidentali credibili;
- esposizioni (frequenza/durata) e fattori aggravanti (turni, ambienti, picchi produttivi);
- misure in atto (tecniche, organizzative, procedurali);
- rischio residuo e azioni di miglioramento.
D) Programma di miglioramento (piano d’azione)
Deve riportare in modo chiaro:
- cosa fare,
- chi è responsabile,
- entro quando,
- con quali risorse,
- come verifico l’efficacia.
Senza piano, il DVR resta descrittivo. Con il piano, diventa gestionale.
E) Collegamenti operativi obbligati (spesso trascurati)
Un DVR completo “parla con”:
- formazione/addestramento (piano formativo coerente con rischi e mansioni);
- procedure e istruzioni operative;
- consegna/uso DPI e controlli;
- manutenzioni, verifiche e controlli periodici;
- gestione appalti e interferenze (quando presenti);
- sorveglianza sanitaria (quando dovuta) e idoneità alla mansione.
4) Come si fa un DVR “di qualità”: metodo in 8 fasi (pronto da applicare)
Fase 1 — Preparazione e raccolta dati
- organigramma e funzionigramma;
- elenco mansioni e lavorazioni;
- inventario macchine/attrezzature/impianti;
- elenco sostanze e SDS;
- infortuni, near miss, segnalazioni, non conformità;
- contratti d’appalto ricorrenti, accessi terzi.
Output: lista documenti e “mappa processi” iniziale.
Fase 2 — Sopralluogo tecnico “con occhi operativi”
Non un giro turistico: un sopralluogo efficace verifica:
- postazioni reali, posture e flussi;
- condizioni ambientali;
- aree di deposito, viabilità interna, carrelli;
- accessi, aree esterne, lavori non routinari (pulizie, manutenzioni, cambi formato).
Output: report fotografico/annotato (anche interno), lista criticità.
Fase 3 — Analisi attività e scenari incidentali
Per ogni attività:
- cosa può andare storto;
- quando e perché (fattori umani/organizzativi);
- quali barriere esistono (tecniche e procedurali).
Output: scenari e barriere (base per procedure e addestramento).
Fase 4 — Stima del rischio (criterio esplicito)
Definisci una logica coerente (esempio):
- Gravità: lieve / significativa / grave / gravissima;
- Probabilità: rara / possibile / probabile / frequente;
- rischio = funzione coerente e ripetibile (matrice o metodo equivalente).
Output: livelli di rischio comparabili, priorità leggibili.
Fase 5 — Misure: tecniche prima, organizzative poi, DPI per ultimi
La gerarchia delle misure deve essere chiara:
- eliminazione/sostituzione,
- misure tecniche (protezione macchine, segregazioni, aspirazioni, ecc.),
- misure organizzative/procedurali,
- formazione/addestramento,
- DPI (come barriera complementare).
Output: pacchetto misure ragionato, non solo “mettere i guanti”.
Fase 6 — Piano di miglioramento con criteri di priorità
Priorità tipiche:
- rischio elevato e scenario grave → immediato;
- non conformità legislative → immediato;
- miglioramenti a impatto rapido → breve termine;
- progetti strutturali → medio termine, con milestones.
Output: piano “attuabile” e verificabile.
Fase 7 — Consultazione RLS e integrazione con medico competente (se previsto)
- verbale consultazione RLS (consigliato come evidenza);
- integrazione con sorveglianza sanitaria e rischi per mansione, quando applicabile.
Output: tracciabilità partecipazione e coerenza sanitaria.
Fase 8 — Firma, data certa e messa in esercizio
Il DVR deve essere:
- firmato dai soggetti previsti (secondo l’impianto del Testo Unico);
- dotato di data certa;
- comunicato/reso fruibile ai ruoli che lo devono applicare (dirigenti, preposti).
Output: DVR “in esercizio”, non “in archivio”.
5) La “data certa”: perché è un dettaglio che diventa enorme
In ispezione, la data certa serve a dimostrare quando il DVR esisteva con quei contenuti. Un DVR aggiornato “dopo” un controllo o “dopo” un infortunio, senza tracciabilità, è un problema serio.
Buona prassi: oltre alla data certa, conserva evidenze del processo:
- report sopralluogo,
- verbali riunioni e consultazioni,
- versioning (storico revisioni),
- piani d’azione con stati avanzamento.
6) Quando va aggiornato il DVR (e come dimostri che lo fai davvero)
L’aggiornamento non è “ogni anno per abitudine”. È legato a cambiamenti sostanziali e a eventi significativi, ad esempio:
- nuove lavorazioni, nuove macchine, nuove sostanze;
- modifiche layout, turni, organizzazione;
- appalti nuovi o cambi modalità operative;
- infortuni, quasi incidenti, segnalazioni ripetute;
- risultati di sorveglianza sanitaria o verifiche che indicano nuovi rischi.
Tecnico e difendibile è avere un criterio scritto:
- cosa è “cambiamento significativo” per la tua azienda,
- chi lo segnala,
- entro quanto si valuta l’impatto,
- come si revisiona e si comunica.
7) Cosa controlla davvero l’organo di vigilanza (checklist realistica da ispezione)
Quando entrano in azienda, gli organi di vigilanza non guardano solo “se c’è il DVR”. Verificano soprattutto coerenza, specificità e attuazione. Ecco le verifiche più frequenti:
1) Esistenza del DVR e conformità formale
- DVR presente, firmato, data certa;
- campo di applicazione coerente (sedi, reparti, attività).
2) Specificità: il DVR parla della tua azienda o è generico?
- mansioni reali descritte correttamente;
- rischi coerenti con impianti, sostanze, layout, turni;
- assenza di “copia-incolla” evidente (tipico motivo di prescrizioni).
3) Completezza: rischi “sensibili” spesso mancanti
Controlli tipici su rischi spesso trascurati:
- movimentazione manuale e posture,
- uso attrezzature e protezioni macchine,
- chimico (SDS, stoccaggi, incompatibilità, aspirazioni),
- rischio elettrico e manutenzioni,
- viabilità interna e carrelli,
- rumore/vibrazioni dove pertinenti,
- stress lavoro-correlato (metodo e tracciabilità),
- lavoratrici gestanti (quando applicabile) e mansioni particolari.
4) Piano di miglioramento: esiste? è realistico? è seguito?
- azioni con responsabili e scadenze;
- stato di avanzamento tracciato;
- efficacia verificata (non solo “fatto/non fatto”).
5) Coerenza con ruoli e vigilanza operativa
- preposti individuati e in condizione di vigilare;
- procedure applicate (non solo scritte);
- gestione delle non conformità.
6) Collegamento con formazione/addestramento
- piano formativo coerente con rischi e mansioni;
- formazione e aggiornamenti tracciati;
- addestramento su attività critiche dimostrabile.
7) DPI: scelta, consegna, uso e controlli
- motivazione tecnica dei DPI (perché servono);
- consegna e istruzioni;
- verifica uso e sostituzioni.
8) Appalti e interferenze
- gestione accessi esterni;
- idoneità tecnico-professionale;
- coordinamento operativo e regole di sito;
- gestione interferenze e documentazione dove prevista.
9) Sorveglianza sanitaria (se dovuta)
- medico competente nominato quando necessario;
- protocollo sanitario coerente con rischi;
- idoneità per mansione gestite correttamente.
10) Evidenze di controllo: “dimmi come lo sai”
La domanda tipica in ispezione è: come dimostri che le misure non sono solo previste, ma applicate?
Evidenze forti:
- check di vigilanza preposti,
- audit interni,
- registri manutenzioni,
- verbali riunioni,
- gestione near miss,
- tracciabilità piani azione.
8) Gli errori che fanno “saltare” un DVR (e come evitarli)
Errore 1 — DVR generico, non aderente alle lavorazioni reali
Soluzione: valutazione per mansione/attività + sopralluogo tecnico + scenari reali.
Errore 2 — Misure solo DPI, senza barriere tecniche/organizzative
Soluzione: gerarchia delle misure e procedure operative dove serve.
Errore 3 — Piano di miglioramento assente o “finto”
Soluzione: azioni con responsabile, budget, scadenze e verifica efficacia.
Errore 4 — Nessuna evidenza del processo
Soluzione: versioni, verbali, report sopralluogo, tracciabilità consultazione RLS.
Errore 5 — DVR scollegato da formazione e addestramento
Soluzione: dal DVR deve derivare un piano formativo coerente (inclusi aggiornamenti secondo Accordo Stato-Regioni 2025) e un piano di addestramento sulle attività critiche.
Errore 6 — Non gestire cambiamenti e “lavori non routinari”
Soluzione: procedura di management of change: chi segnala, chi valuta, come aggiorni.
9) Un DVR “difendibile” (e utile) ha 5 caratteristiche non negoziabili
- Specificità: parla dell’azienda reale, non di un’azienda astratta.
- Metodo dichiarato e coerente: valutazioni ripetibili e confrontabili.
- Gerarchia delle misure: non solo DPI, ma barriere solide.
- Piano di miglioramento attuabile: con controllo e verifica efficacia.
- Tracciabilità: evidenze del processo e dell’applicazione.
Se manca anche solo uno di questi cinque pilastri, il DVR diventa fragile: in ispezione si vede, e sul campo si paga.
FAQ tecniche rapide
Il DVR lo può fare il consulente al posto del datore di lavoro?
Il datore di lavoro può farsi supportare da consulenti e tecnici, ma la valutazione dei rischi resta un obbligo non delegabile: la responsabilità del processo e delle scelte resta in capo al datore di lavoro.
Il DVR deve essere aggiornato ogni anno?
Non “per calendario”. Deve essere aggiornato quando cambiano condizioni, processi o rischi, o quando eventi e verifiche indicano che la valutazione non è più adeguata.
Cosa pesa di più in ispezione: DVR o evidenze?
Pesano entrambi, ma l’ispezione premia la coerenza: DVR specifico + evidenze di applicazione (formazione, controlli, manutenzioni, piani d’azione) = sistema credibile.
Conclusione: il miglior DVR è quello che ti fa lavorare meglio (e ti protegge davvero)
Un DVR eccellente non è quello più lungo: è quello che rende l’azienda governabile sul piano della prevenzione. Se il documento è specifico, metodologico, collegato alle misure e sostenuto da evidenze, diventa un vero strumento di gestione: riduce gli infortuni, migliora l’efficienza e abbassa l’esposizione legale.
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