Non solo il lavoro in cantiere e in fabbrica: anche quello svolto in ufficio – luogo in cui la maggior parte degli italiani trascorre le proprie giornate – viene tutelato dalla normativa, che da una parte definisce i requisiti per la progettazione degli ambienti e dall’altra illustra come eseguire una corretta valutazione dei rischi aziendali.
Nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) vengono disciplinati gli obblighi di analisi e valutazione dei rischi all’interno degli uffici da parte del datore di lavoro, tra cui:
- il rischio “stress lavoro-correlato”, cui statisticamente sono più esposti i lavoratori di ufficio (a tal proposito, clicca qui per leggere come il burnout o stress da lavoro sia stato di recente riconosciuto come una “sindrome” dall’OMS);
- il rischio di esposizione a microclima o rumore, che può presentarsi soprattutto in uffici di grandi dimensioni come call center e open space;
- il rischio dell’esposizione a sostanze chimiche, quali i toner di vecchie stampanti;
- il rischio da esposizione a videoterminali (VDT), che obbliga il datore di lavoro anche a un’attività periodica di sorveglianza sanitaria (ogni due o cinque anni in base a età e prescrizioni dei lavoratori coinvolti).
Per questi ultimi, la valutazione dei rischi concerne il rilevamento dei rischi per la vista e per gli occhi, dei problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
E proprio alla sicurezza dei videoterminalisti il Testo Unico dedica l’intero Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) e l’allegato XXXIV (Videoterminali). In particolare nell’articolo 177 si stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione specifica per quanto riguarda:
- le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso;
- le modalità di svolgimento dell’attività;
- la protezione degli occhi e della vista.
La prevenzione effettuata attraverso percorsi formativi mirati, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei pericoli esistenti per la propria salute e far conoscere quali sono le misure e i comportamenti corretti da adottare, viene pertanto individuata dalla normativa come fattore determinante per tutelare la sicurezza dei videoterminalisti.
Occorre ricordare che è considerato videoterminalista colui che all’interno dell’azienda utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali (schermi alfanumerici o grafici), in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.
Sempre in base alla normativa, dalla categoria dei VDT sono esclusi calcolatrici, registratori di cassa e strumenti informatici installati sui mezzi di trasporto, mentre sono ovviamente incluse le postazioni computer, compresi i pc portatili, per i quali è previsto, in caso di utilizzo prolungato, che il datore di lavoro fornisca in dotazione una tastiera esterna, un mouse e un supporto sul quale collocare lo schermo.
Segnaliamo inoltre che il D.Lgs. 81/2008 disciplina anche la sicurezza del telelavoro o lavoro a distanza, stabilendo “che a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, si applichino le disposizioni del Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito nel quale si svolge la prestazione stessa”.
Vuoi approfondire? Clicca qui per consultare la sezione del sito Inail dedicata all’ergonomia e sicurezza connessa ai videoterminali.
Per avere informazioni sul prossimo corso sulla sicurezza dei videoterminalisti organizzato da Formorienta, la sede territoriale di A.N.CO.R.S. (Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza) in Padova, e per ottenere il rilascio di regolare attestato di frequenza conforme alla normativa vigente, scrivi a info@formorienta.it, o chiama al 049-7999823.
(di Manuela Stocco)
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