Il datore di lavoro non è “solo” il titolare di un adempimento: nel sistema italiano di tutela della salute e sicurezza è il garante dell’organizzazione preventiva. In pratica significa che la sicurezza non si esaurisce in documenti “a posto”, ma si misura su scelte organizzative, controllo operativo, formazione efficace e miglioramento continuo.
I riferimenti principali sono il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e, sul piano civilistico, l’art. 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Per la formazione obbligatoria è centrale il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che riordina durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Questa guida è pensata con un taglio tecnico e operativo: cosa è davvero obbligatorio, cosa non puoi delegare, come impostare le priorità e come ridurre il rischio (anche legale) con un sistema che funziona.
1) Chi è il datore di lavoro, in pratica
Nel Testo Unico, il datore di lavoro è la figura che dispone di poteri decisionali e di spesa sull’organizzazione e sulla gestione dell’attività. Da qui discende un principio semplice: se puoi decidere come si lavora, sei responsabile anche di come quella decisione impatta sulla sicurezza.
Questo vale anche quando in azienda ci sono dirigenti, preposti, consulenti, RSPP esterni: le nomine e le deleghe non eliminano la responsabilità organizzativa del datore di lavoro, ma la distribuiscono e la rendono governabile.
2) Gli obblighi non delegabili: le due colonne della responsabilità del datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 individua in modo netto due obblighi che restano sempre in capo al datore di lavoro:
- Valutare tutti i rischi ed elaborare il relativo documento (DVR).
- Designare l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Perché è cruciale
Perché chiarisce che puoi (e devi) farti supportare da competenze tecniche, ma non puoi “scaricare”:
- la scelta del sistema preventivo,
- l’analisi dei rischi reali,
- la responsabilità della funzione RSPP.
Traduzione operativa: se il DVR è standard e non rappresenta l’azienda reale, non è “un problema del consulente”. È un problema del datore di lavoro.
3) Gli obblighi del datore di lavoro: non è una lista, è un sistema
L’elenco degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti è ampio. Il modo più utile per gestirlo è trasformarlo in macro-processi che devono esistere e funzionare in azienda.
3.1 Valutazione del rischio e piano di miglioramento: DVR “vivo”
La valutazione dei rischi non è un documento statico: è un processo che deve coprire tutti i rischi (tecnici, organizzativi, procedurali e legati ai comportamenti) e produrre:
- misure già attuate,
- misure da attuare,
- responsabilità assegnate,
- tempistiche,
- criteri di controllo e verifica.
Un DVR utile non si limita a “descrivere”: guida la prevenzione, orienta la formazione e rende tracciabile il miglioramento.
3.2 Organizzazione della prevenzione: ruoli, poteri e confini chiari
Un sistema efficace richiede ruoli coerenti e poteri reali:
- RSPP designato,
- dirigenti che governano l’organizzazione,
- preposti che vigilano operativamente,
- RLS come rappresentanza dei lavoratori,
- medico competente e sorveglianza sanitaria quando previsti,
- addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio).
Il datore di lavoro deve garantire che questi ruoli siano:
- formalmente nominati,
- competenti e aggiornati,
- messi in condizione di operare (tempo, strumenti, autorità, accesso alle informazioni).
3.3 Informazione, formazione e addestramento: senza questo il sistema crolla
La formazione deve essere sufficiente e adeguata ai rischi e ai ruoli, e deve essere coerente con quanto stabilito dagli accordi Stato-Regioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riordina i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, includendo anche uno specifico percorso per il datore di lavoro con durata minima di 16 ore e contenuti orientati a competenze giuridiche, organizzative e gestionali.
Un punto tecnico spesso sottovalutato:
- Formazione = conoscenze e consapevolezza (sapere e saper decidere).
- Addestramento = abilità pratiche (saper fare), ad esempio uso di DPI, attrezzature, procedure operative, manovre e comportamenti in sicurezza.
L’addestramento deve essere reale, ripetibile e verificabile sul campo.
3.4 Emergenze e primo soccorso: preparazione prima, non improvvisazione durante
Gestire le emergenze significa predisporre un sistema: designazioni, procedure, istruzioni operative, prove e verifiche. Il primo soccorso richiede organizzazione delle dotazioni e formazione degli addetti secondo i requisiti applicabili.
3.5 Appalti e interferenze: quando entra un esterno aumenta il rischio (e la tua esposizione)
Quando affidi lavori, servizi o forniture ad appaltatori e lavoratori autonomi, aumentano i punti di contatto, i rischi interferenziali e gli errori di coordinamento. Il datore di lavoro deve presidiare:
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale,
- cooperazione e coordinamento,
- gestione delle interferenze e relativa documentazione dove prevista,
- procedure di accesso, permessi di lavoro e regole operative.
È una delle aree più critiche in caso di ispezioni e, soprattutto, in caso di infortunio.
4) DVR fatto bene: i 6 test “anti-carta”
Un DVR utile supera sei verifiche pratiche:
- Rappresenta davvero l’azienda? (layout, turni, mansioni, attrezzature, sostanze, siti esterni, appalti).
- Mappa i rischi per mansione e attività, non per capitoli generici.
- Indica misure tecniche, organizzative e procedurali, non solo DPI.
- Contiene un piano di miglioramento con priorità, responsabili e scadenze.
- È aggiornato quando cambiano processi, macchine, layout, organizzazione o dopo eventi significativi (infortuni, quasi incidenti, segnalazioni rilevanti).
- È usato per guidare formazione, procedure e controlli, non archiviato.
Se anche uno solo di questi punti fallisce, il rischio tipico è un DVR formalmente presente ma operativamente inefficace.
5) Delega di funzioni: quando è valida e cosa non ti toglie
La delega di funzioni è possibile, ma deve rispettare requisiti precisi: forma scritta, chiarezza dell’oggetto, competenze del delegato, poteri e autonomia effettivi, risorse disponibili, accettazione e tracciabilità.
Punto chiave: anche con delega valida, resta in capo al datore di lavoro un dovere di vigilanza sull’operato del delegato. Non significa controllo minuto-per-minuto, ma significa costruire un sistema di verifica adeguato.
Indicazione operativa: se deleghi, crea un cruscotto di controllo con:
- audit periodici,
- indicatori (near miss, osservazioni, non conformità),
- riunioni con verbali,
- piani di azione e follow-up,
- verifiche di efficacia.
6) Formazione: cosa cambia (davvero) con l’Accordo Stato-Regioni 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 aggiorna e riordina l’impianto formativo in salute e sicurezza, definendo durata minima, contenuti e modalità dei percorsi.
Per il datore di lavoro, l’elemento più rilevante è la strutturazione di un percorso specifico con durata minima 16 ore, orientato a:
- responsabilità e quadro normativo,
- gestione organizzativa del sistema di prevenzione,
- processi operativi (DVR, ruoli, controlli, procedure),
- integrazione tra prevenzione, organizzazione e cultura della sicurezza.
Perché è strategico (non solo “obbligatorio”)? Perché in un controllo, o peggio in un evento infortunistico, la domanda reale è sempre la stessa: l’organizzazione preveniva quel rischio in modo ragionevole e verificabile? La formazione del datore di lavoro serve a rendere questa risposta dimostrabile.
7) Responsabilità: penale, civile, amministrativa (e perché la carta non basta)
Le responsabilità del datore di lavoro possono essere:
- penali, per violazioni prevenzionistiche e per i reati che possono derivare da eventi lesivi;
- civili, anche in relazione al dovere generale di tutela previsto dall’art. 2087 c.c.;
- amministrative, connesso al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa.
Il punto decisivo è questo: la miglior “difesa” non è avere documenti, ma avere documenti coerenti con l’azienda reale e un sistema vivo, controllato e migliorato nel tempo. In altri termini: prevenzione dimostrabile.
8) Priorità operative: cosa fare (e in che ordine) per mettere in sicurezza l’azienda
Ecco una roadmap concreta che funziona in quasi tutti i contesti (PMI incluse). Trasforma obblighi normativi in azioni verificabili.
Entro 30 giorni: stabilizzare
- Verifica che l’RSPP sia designato correttamente e che il ruolo sia operativo.
- Allinea l’organigramma HSE: dirigenti, preposti, RLS, medico competente (se previsto), addetti emergenze.
- Esegui un check di realtà del DVR: mansioni, processi, appalti, rischi principali, piano azioni.
- Metti sotto controllo i rischi a maggiore gravità (macchine/attrezzature, elettrico, lavori in quota, movimentazione, carrelli, chimico, ecc.) in base al tuo contesto.
Entro 90 giorni: rendere operativo
- Aggiorna DVR e piano di miglioramento con priorità, responsabilità e scadenze.
- Pianifica la formazione coerente con ruoli e rischi, includendo gli aggiornamenti introdotti dall’Accordo 2025.
- Formalizza procedure critiche (permessi di lavoro, gestione appalti, consegna e controllo DPI, segnalazione near miss, istruzioni operative su attività ad alto rischio).
- Appalti: rendi sistematici verifica idoneità, coordinamento e gestione interferenze.
Entro 12 mesi: miglioramento continuo
- Stabilizza un ciclo di controllo: audit, sopralluoghi, osservazioni, riesame periodico.
- Misura gli indicatori e correggi le cause, non solo gli effetti.
- Lavora sulla cultura della sicurezza: leadership, vigilanza efficace dei preposti, comunicazione, feedback e responsabilizzazione.
FAQ rapide
Il datore di lavoro può delegare la sicurezza?
Può delegare alcune funzioni, ma non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP. Anche con delega valida, deve vigilare sull’efficacia del sistema e sull’operato dei delegati.
La formazione è obbligatoria anche per il datore di lavoro?
Sì: il sistema formativo è disciplinato dal Testo Unico e dagli Accordi Stato-Regioni. L’Accordo del 17 aprile 2025 prevede un percorso specifico per datori di lavoro con durata minima 16 ore.
Se ho un DVR firmato, sono “a posto”?
No. Il DVR deve essere coerente con l’organizzazione reale e deve guidare misure, formazione e controlli. La conformità documentale, da sola, non sostituisce l’efficacia prevenzionistica.
Conclusione: l’obbligo vero è governare un’organizzazione sicura
Essere conformi significa soprattutto una cosa: dimostrare che il rischio è gestito con metodo, responsabilità e controllo. Il datore di lavoro è il motore del sistema: quando la prevenzione è integrata in come l’azienda decide, organizza e misura, la sicurezza smette di essere un costo e diventa affidabilità operativa.
👉 Vuoi trasformare obblighi e Accordo Stato-Regioni 2025 in un sistema pratico, verificabile e difendibile?
Scopri come Formorienta può aiutarti

