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Patente a punti in edilizia: guida agli obblighi, ai requisiti e alle sanzioni aggiornate 2025

Rappresentazione grafica di un corso preposti secondo gli obblighi del d.lgs. 81/2008 per la patente a punti in edilizia e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Patente a crediti edilizia: come ottenerla, mantenerla e non perdere punti secondo il D.Lgs. 81/2008

La patente a punti in edilizia è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Introdotta dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, la patente costituisce un sistema obbligatorio di qualificazione professionale per le imprese. Essa supera il concetto di adempimento burocratico e garantisce standard operativi elevati nei cantieri.

Operare senza di essa espone l’azienda a sanzioni che, con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, raggiungono un minimo di 12.000 euro.

Se gestisci la formazione aziendale, sei datore di lavoro, responsabile HR o RSPP, questa guida ti fornisce il quadro normativo completo e le indicazioni operative aggiornate per mantenere la piena conformità.

Che cos’è la patente a punti in edilizia

La patente a crediti per cantieri è un documento digitale, rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che certifica la regolarità di un’impresa o di un lavoratore autonomo rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema funziona con un punteggio: ogni soggetto obbligato parte da una dotazione iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 oppure ridotti a seguito di violazioni accertate. L’accesso ai cantieri è consentito solo a chi mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

La norma di riferimento è l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR 4). Le modalità operative sono definite dal Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, mentre la Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha fornito le prime indicazioni applicative. Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha successivamente inasprisce il regime sanzionatorio e ha introdotto la decurtazione automatica dei crediti in caso di lavoro irregolare.

Cosa si intende per cantiere temporaneo o mobile

Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X al medesimo decreto. Rientrano in questa definizione:

  • Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali.
  • Parti strutturali di linee elettriche e impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche.
  • Opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro, limitatamente alle parti che comportano lavori edili o di ingegneria civile.
  • Scavi e montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili o di ingegneria civile.

La definizione è volutamente ampia. Essa coinvolge qualsiasi impresa che svolga fisicamente attività nei cantieri, indipendentemente dal proprio codice ATECO o settore merceologico.

Chi è obbligato e chi è esente

La patente a crediti riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, comprese le imprese e i lavoratori con sede in Paesi dell’Unione Europea o extraeuropei.

Per i soggetti stranieri extracomunitari è sufficiente il riconoscimento di un documento equivalente rilasciato dall’autorità del Paese d’origine, secondo le modalità previste dalla legge italiana.

La norma prevede esplicitamente alcune categorie esenti dall’obbligo:

  • Meri fornitori: soggetti che si limitano a consegnare materiali o beni in cantiere senza svolgere attività lavorativa fisica.
  • Prestatori di natura intellettuale: ingegneri, architetti, geometri e altre figure professionali la cui prestazione è esclusivamente progettuale o consulenziale.
  • Imprese in possesso di attestazione SOA di classifica III o superiore: per queste realtà, l’attestazione di qualificazione già vigente costituisce titolo sufficiente.

Per tutti gli altri soggetti che mettono piede operativamente in cantiere, l’obbligo è pieno e attivo. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il responsabile dei lavori (RL) hanno l’obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere siano in possesso della patente con punteggio minimo di 15 crediti, come stabilito dall’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008.

Come si richiede la patente a crediti

La richiesta di rilascio della patente a crediti si effettua esclusivamente in via telematica tramite il portale dei servizi online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile all’indirizzo servizi.ispettorato.gov.it. L’accesso avviene con SPID di livello 2 o Carta d’Identità Elettronica (CIE), in coerenza con il regolamento eIDAS.

La fase transitoria iniziale, che permetteva di operare mediante autocertificazione inviata via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, si è conclusa il 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024, l’unica modalità valida per operare nei cantieri è la richiesta formale tramite portale.

Processo di richiesta sul portale INL

  1. Accesso al portale servizi.ispettorato.gov.it con SPID livello 2 o CIE.
  2. Selezione della voce “Istanza patente a crediti” tra i servizi disponibili.
  3. Inserimento dei dati aziendali e dichiarazione sostitutiva dei requisiti posseduti (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
  4. Invio della domanda e ricezione della patente in formato digitale.

A partire dal 10 luglio 2025, in attuazione del Decreto Direttoriale INL n. 43/2025, il portale consente anche la visualizzazione in tempo reale del punteggio, la gestione delle deleghe ai rappresentanti aziendali autorizzati e la richiesta di crediti aggiuntivi. L’accesso alla visualizzazione è riservato ai titolari della patente, ai loro delegati, ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, agli organismi paritetici, agli RLS/RLST e alle pubbliche amministrazioni.

Il portale aggiorna il punteggio entro 24 ore dalla registrazione delle informazioni pertinenti.

Quali sono i requisiti per il rilascio della patente a crediti

Per ottenere il rilascio della patente a crediti occorre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e specificati nell’articolo 2 del D.M. n. 132/2024. Tutti i requisiti sono attestati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

RequisitoRiferimento normativoNote operative
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)Art. 27, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008Autocertificazione
Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008Art. 27, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008Dichiarazione sostitutiva; riguarda datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e lavoratori
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validitàArt. 27, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008Autocertificazione
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei casi previstiArt. 27, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008Dichiarazione sostitutiva
Regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF) ove dovutaArt. 27, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008Autocertificazione
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei casi previsti dalla normativa vigenteArt. 27, c. 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008Dichiarazione sostitutiva

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese ricade interamente sull’impresa o sul lavoratore autonomo richiedente. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua controlli ex post sulla correttezza delle dichiarazioni, con conseguenze penali in caso di mendacio.

Il sistema a crediti: punteggi, incrementi e decurtazioni

La patente a crediti nasce con una dotazione iniziale di 30 crediti e può raggiungere un massimo di 100 crediti. Il saldo minimo per operare legalmente in cantiere è 15 crediti. Questo sistema è pensato per premiare le imprese virtuose e penalizzare quelle inadempienti.

Come si accumulano i crediti aggiuntivi

Secondo l’articolo 5 del D.M. n. 132/2024, i crediti aggiuntivi vengono attribuiti in base a tre tipologie di criteri, per un totale massimo di 70 crediti aggiuntivi rispetto ai 30 iniziali:

1. Storicità aziendale (fino a 10 crediti) Il punteggio viene attribuito automaticamente dal sistema tramite interrogazione degli archivi camerali, in base agli anni di iscrizione alla CCIAA:

Anni di iscrizione alla CCIAACrediti aggiuntivi
Da 5 a 10 anni+3
Da 11 a 15 anni+5
Da 16 a 20 anni+8
Oltre 20 anni+10

2. Buona condotta biennale (fino a 20 crediti) In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti. Se vengono contestate violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni a decorrere dalla definitività del provvedimento.

3. Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza (fino a 30 crediti) Rientrano in questa categoria, tra gli altri:

  • Possesso di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001, certificato da organismi accreditati da ACCREDIA o enti di accreditamento aderenti agli accordi IAF MLA: +5 crediti.
  • Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciata da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale ai sensi dell’articolo 51 del medesimo decreto: crediti aggiuntivi secondo la tabella allegata al D.M. n. 132/2024.
  • Investimenti in formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge, con particolare riguardo ai lavoratori stranieri.

4. Attività, investimenti o formazione in altri ambiti (fino a 10 crediti) Definiti dalla tabella allegata al D.M. n. 132/2024.

La funzionalità per la richiesta di crediti aggiuntivi è operativa sul portale INL dal 10 luglio 2025, come indicato dalla Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025.

Come si perdono i crediti: le decurtazioni previste dal D.Lgs. 81/2008

Il punteggio della patente edilizia viene ridotto a seguito di violazioni accertate con provvedimenti definitivi. Le fattispecie di violazione che comportano la decurtazione dei crediti sono elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall’articolo 27, comma 6 del medesimo decreto.

Le principali fattispecie di decurtazione comprendono:

  • Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  • Omessi formazione e addestramento dei lavoratori.
  • Omessa costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o nomina del relativo RSPP.
  • Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Impiego di lavoratori irregolari (n. 21 dell’Allegato I-bis).

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha introdotto una modifica rilevante per le violazioni relative al lavoro irregolare (n. 21 dell’Allegato I-bis): dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare viene applicata automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche tramite le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS). In precedenza era necessario attendere la definitività del provvedimento.

Quando si verificano infortuni mortali o che determinano inabilità permanente assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’adozione di provvedimenti di sospensione della patente, come previsto dall’articolo 27, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo modificato dal D.L. n. 159/2025.

La decurtazione si applica ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in relazione ai provvedimenti definitivi emanati nei loro confronti. I crediti decurtati possono essere recuperati, su richiesta, a seguito di una valutazione positiva da parte di una Commissione territoriale istituita presso la Direzione Interregionale del Lavoro competente.

Sanzioni aggiornate: cosa prevede il D.L. 159/2025

Operare in cantiere senza la patente a crediti, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 27, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008.

Regime sanzionatorio vigente (D.L. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025)

ViolazioneSanzione pecuniariaMisura accessoria
Operare senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti10% del valore dei lavori, minimo 12.000 euroEsclusione dai lavori pubblici per 6 mesi
Pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689)4.000 euro entro 60 giorni dalla contestazioneApplicabile per importi fino a 120.000 euro
Committente o responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patenteDa 711,92 euro a 2.562,91 euroResponsabilità solidale – sanzione amministrativa prevista dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008.

La sanzione minima è stata raddoppiata rispetto alla soglia originaria di 6.000 euro prevista dalla norma ante D.L. n. 159/2025. La percentuale del 10% si applica al valore dei lavori previsto nel singolo contratto di appalto o subappalto, non al valore complessivo del cantiere, come precisato dalla Nota INL n. 9326/2024.

In assenza di un contratto formalizzato, il calcolo si basa sui preventivi accettati dal committente.

L’allontanamento immediato dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere e il divieto di operare in altri cantieri temporanei o mobili completano il quadro delle misure applicabili.

Il ruolo della formazione: dal corso preposti agli obblighi del datore di lavoro

La formazione è uno dei requisiti fondamentali per ottenere e mantenere la patente a crediti in edilizia. Il mancato adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 determina automaticamente l’impossibilità di dichiarare il possesso del requisito per il rilascio della patente (sub lett. b dell’articolo 27 del medesimo decreto), e può incidere sul mantenimento della sua validità sostanziale in caso di controllo.

Il quadro formativo è stato profondamente rinnovato con il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025.

La formazione costituisce un requisito essenziale per ottenere e mantenere la patente a crediti. L’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 risulta indispensabile per dichiarare il possesso del requisito richiesto dall’articolo 27. La regolarità formativa assicura la possibilità di richiedere il titolo e ne garantisce la validità sostanziale durante le verifiche degli organi di vigilanza.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rinnova profondamente il quadro normativo con decorrenza dal 24 maggio 2025.

Formazione preposti: il nuovo obbligo biennale

Il corso preposti è uno degli adempimenti formativi che l’impresa deve garantire per dimostrare la conformità agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito i requisiti formativi per questa figura in modo significativo.

Novità principali per i preposti:

  • Corso base: durata minima di 12 ore, con contenuti tecnici, normativi e relazionali.
  • Aggiornamento biennale: ridotto da quinquennale a ogni 2 anni, con un minimo di 6 ore a sessione.
  • L’aggiornamento si concentra su novità normative, cambiamenti organizzativi ed evoluzioni tecniche, con particolare attenzione agli aspetti pratici della gestione della sicurezza in cantiere.

La periodicità biennale rende il monitoraggio della scadenza degli aggiornamenti un compito gestionale continuativo per il responsabile della formazione aziendale.

Formazione del datore di lavoro: il modulo cantieri

Con il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche il datore di lavoro è soggetto a obblighi formativi specifici per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. In particolare:

  • Corso base: 16 ore totali.
  • Modulo aggiuntivo “Cantieri”: 6 ore obbligatorie per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
  • Aggiornamento: minimo 6 ore ogni 5 anni.

L’adempimento di questi obblighi è direttamente connesso alla verifica dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della patente a crediti.

La formazione come leva per ottenere crediti aggiuntivi

La formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi di legge permette di incrementare il punteggio della patente a crediti. Il D.M. 132/2024 disciplina l’attribuzione di questi crediti extra per investimenti formativi eccedenti la soglia obbligatoria. Tali percorsi, orientati per esempio ai lavoratori stranieri, rappresentano una scelta strategica per aumentare la competitività dell’impresa. I corsi ordinari, quali la formazione base o l’aggiornamento obbligatorio dei preposti, rimangono esclusi da questo calcolo aggiuntivo. L’attribuzione dei punti extra segue rigorosamente le specifiche ipotesi e i punteggi definiti dalla tabella ministeriale.

Domande e risposte sulla patente a crediti in edilizia

  1. Chi è obbligato ad avere la patente a punti per le imprese nei cantieri?

    Sono obbligate tutte le imprese, di qualsiasi settore, e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Sono esclusi i meri fornitori, i prestatori di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore.

  2. Come si richiede la patente a crediti all’ispettorato del lavoro?

    La richiesta si presenta esclusivamente online sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo servizi.ispettorato.gov.it, con accesso tramite SPID di livello 2 o CIE. Non è prevista una procedura cartacea o a sportello. Il rilascio avviene in formato digitale. Dal 1° novembre 2024, la sola autocertificazione via PEC non è più valida per operare in cantiere.

  3. Quali requisiti servono per il rilascio della patente a crediti?

    Sei requisiti, tutti autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
    1. Iscrizione alla CCIAA.
    2. Adempimento degli obblighi formativi del D.Lgs. n. 81/2008 per tutti i ruoli aziendali.
    3. DURC in corso di validità.
    4. DVR nei casi previsti dalla normativa.
    5. Regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (DURF) ove dovuta.
    6. Designazione del RSPP ove obbligatoria.

  4. Quanti crediti ha la patente a punti in edilizia e come aumentarli?

    La patente parte da 30 crediti e può arrivare fino a 100 crediti. Il minimo per operare è 15 crediti. Per aumentare il punteggio occorre:
    – Dimostrare la storicità aziendale (da +3 a +10 crediti in base agli anni di iscrizione alla CCIAA).
    – Mantenere una buona condotta senza decurtazioni (+1 credito per biennio, fino a +20 crediti).
    – Investire in formazione e sistemi di gestione della sicurezza aggiuntivi rispetto agli obblighi minimi (fino a +30 crediti).
    – Investire in altri ambiti previsti dalla tabella del D.M. n. 132/2024 (fino a +10 crediti).

  5. Come si perdono i punti della patente a crediti?

    I crediti vengono decurtati a seguito di violazioni delle norme di sicurezza accertate con provvedimenti definitivi. Le fattispecie sono elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Per il lavoro irregolare, dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti per lavoratore irregolare è automatica alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere la definitività del provvedimento (D.L. n. 159/2025).

  6. Quali sanzioni si applicano a chi opera senza patente o con meno di 15 crediti?

    Con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, in vigore dal 31 ottobre 2025, la sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro (il doppio rispetto al precedente limite di 6.000 euro). È prevista anche l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Il pagamento in misura ridotta consente di versare 4.000 euro entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981.

  7. L’aggiornamento del corso preposti è collegato alla patente a crediti?

    Sì, in modo diretto. Il possesso degli attestati di formazione aggiornati per preposti, datori di lavoro e lavoratori è uno dei requisiti dichiarativi per il rilascio della patente. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridotto la periodicità dell’aggiornamento per preposti da quinquennale a biennale (6 ore ogni 2 anni). Un preposto con aggiornamento scaduto rende l’azienda inadempiente rispetto agli obblighi formativi del D.Lgs. n. 81/2008, con impatto diretto sulla validità della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di patente.

    La formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, modalità che garantiscono il rispetto degli standard previsti ed escludono l’uso dell’e-learning asincrono.

  8. Le imprese straniere che lavorano in cantieri italiani devono avere la patente a crediti?

    Sì. Le imprese e i lavoratori autonomi di Paesi dell’Unione Europea o extraeuropei che operano in cantieri italiani sono soggetti all’obbligo. Per i soggetti extracomunitari è ammesso il riconoscimento di un documento equivalente rilasciato dall’autorità del Paese d’origine, purché riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa italiana.

Riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), articolo 27, come modificato dall’art. 29, c. 19 del D.L. n. 19/2024 e successivamente dal D.L. n. 159/2025.
  • Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (Decreto PNRR 4).
  • Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 (Regolamento patente a crediti nei cantieri).
  • Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 (Prime indicazioni operative).
  • Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (Decreto Sicurezza, in vigore dal 31 ottobre 2025), articolo 3.
  • Decreto Direttoriale INL n. 43/2025 (Modalità di ostensione delle informazioni sulla patente a crediti sulla piattaforma telematica).
  • Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025 (Indicazioni sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi).
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Nuovi standard formativi in materia di sicurezza sul lavoro, in vigore dal 19 maggio 2025).
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive).

Formorienta Srl opera come centro di formazione specializzato in salute e sicurezza sul lavoro e come sede territoriale collegata a EBNU, Ente Bilaterale Nazionale di Unione, Organismo Paritetico costituito dal sindacato datoriale A.N.CO.R.S. e dal sindacato dei lavoratori C.I.U., iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 171 dell’11/10/2022.

I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.

Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.

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