Il 17 aprile 2025 è stato approvato un nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, che rappresenta un importante giro di vite rispetto al passato. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/5/2025, il provvedimento aggiorna e uniforma il quadro normativo, rendendo le regole di formazione più rigorose e vincolanti per tutte le figure coinvolte. L’obiettivo è garantire maggiore qualità e omogeneità nei corsi obbligatori, superando la frammentarietà delle norme precedenti.
Formazione obbligatoria per i datori di lavoro
La novità di maggiore impatto è l’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro. Per la prima volta, tutti i titolari d’azienda devono seguire un corso sulla salute e sicurezza della durata minima di 16 ore. Questo obbligo mira ad accrescere la consapevolezza dei datori di lavoro sulle proprie responsabilità, promuovendo una solida cultura della prevenzione. Per le imprese affidatarie di cantieri temporanei è previsto inoltre un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore incentrato sui rischi specifici dell’edilizia.
Preposti: più formazione e aggiornamento biennale
L’Accordo rafforza significativamente anche la formazione dei preposti, figure chiave per la vigilanza operativa. La formazione aggiuntiva per i preposti passa da 8 a 12 ore totali, da svolgersi dopo la formazione generale e specifica da lavoratore. Questo corso specifico approfondisce le competenze del preposto in materia di supervisione, gestione delle non conformità, comunicazione efficace e gestione delle emergenze. Cambia inoltre la cadenza dell’aggiornamento obbligatorio: da quinquennale diventa biennale, con almeno 6 ore ogni 2 anni. Importante anche la modalità di erogazione: per i preposti, l’Accordo 2025 consente i corsi solo in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo l’e-learning asincrono.
Corsi più rigorosi: progetto formativo, verifiche finali ed efficacia
Una delle svolte più rilevanti è l’innalzamento degli standard qualitativi dei corsi. Oggi ogni corso di sicurezza sul lavoro deve essere progettato e documentato in modo rigoroso. Il soggetto formatore (il centro di formazione che organizza il corso) è tenuto a predisporre un progetto formativo dettagliato per ciascun percorso. In esso vanno definiti i fabbisogni formativi, gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le modalità di erogazione e gli strumenti di verifica dell’apprendimento. Al termine di ogni corso è ora obbligatoria una verifica finale di apprendimento per i partecipanti, con relative prove e verbali di esame. Tutti i corsi, base e aggiornamento, prevedono quindi un esame finale il cui esito viene registrato ufficialmente.
Requisiti più severi per formatori e centri di formazione
Il nuovo Accordo innalza anche l’asticella per chi eroga la formazione. Vengono definiti con precisione i soggetti formatori ammessi. In particolare, i centri di formazione devono ora dimostrare di possedere i requisiti previsti dal Nuovo Accordo Stato regioni del 17/4/2025 e una esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il nuovo testo fa chiarezza anche sui ruoli: il soggetto formatore (centro di formazione) e il docente (formatore) sono figure distinte. Il soggetto formatore è l’entità titolata a gestire l’intero processo formativo – dalla progettazione iniziale del corso fino al rilascio dell’attestato finale – ed è responsabile del rispetto delle nuove regole e standard richiesti dalla normativa vigente, assicurando così corsi con validità legale. Il docente invece è la figura che eroga materialmente le lezioni: deve possedere requisiti di qualificazione specifici (come quelli stabiliti dal DM 6/3/2013) e un’esperienza pratica almeno triennale in materia, soprattutto per i moduli tecnico-pratici.
Formazione a distanza: regole più stringenti per e-learning e videoconferenza
Il nuovo Accordo disciplina in dettaglio le modalità di erogazione della formazione, introducendo vincoli che puntano a mantenere alta la qualità anche nei corsi a distanza. La videoconferenza sincrona viene equiparata alla formazione in presenza, a patto di garantire piena interazione tra docente e discenti e un rigoroso tracciamento delle presenze. Ogni partecipante deve collegarsi individualmente da computer o tablet (vietato l’uso dello smartphone) e il sistema deve permettere di controllare identità, partecipazione attiva di ciascuno. La formazione e-learning asincrona è ora ammessa solo per alcuni corsi e comunque subordinata a requisiti tecnici stringenti.
Le aziende sono chiamate, quindi, a raccogliere la sfida adeguandosi tempestivamente alla normativa vigente: investire nella formazione secondo le nuove regole non è solo un obbligo di legge, ma un’opportunità per elevare gli standard di sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro.
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