
L’Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 definisce il nuovo assetto della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro e successivamente in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 24 maggio 2025), il provvedimento introduce criteri di uniformità per l’intero sistema nazionale.
Il 2026 rappresenta lo spartiacque operativo per le aziende: secondo le FAQ ministeriali, il periodo transitorio termina il 19 maggio 2026. Entro tale data le organizzazioni devono allinearsi alle nuove disposizioni, avviando i percorsi formativi secondo i parametri aggiornati.
Indice
Cos’è il nuovo Accordo Stato Regioni sulla sicurezza e perché cambia tutto
L’accordo stato regioni è, nella pratica, il manuale operativo del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione di tutti i percorsi formativi obbligatori, definendo chi deve formarsi, per quante ore, con quale frequenza e in quale modalità.
Il provvedimento del 17 aprile 2025 abroga e sostituisce integralmente gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, che avevano prodotto un panorama normativo frammentato e spesso di difficile interpretazione per le imprese. L’obiettivo dichiarato è uniformare i percorsi formativi su tutto il territorio nazionale, elevare gli standard qualitativi e rendere ogni corso tracciabile e verificabile.
Per i datori di lavoro, gli HR manager, i responsabili della formazione e gli RSPP, il 19 maggio 2026 segna la conclusione del periodo transitorio di 12 mesi. Da questa data, l’erogazione dei nuovi percorsi formativi deve rispettare integralmente le disposizioni del nuovo Accordo.
Le aziende mantengono la validità della formazione pregressa conforme ai precedenti accordi. Allo stesso modo, restano validi i corsi avviati durante l’anno di transizione secondo le condizioni previste, garantendo così una transizione fluida verso i nuovi standard di sicurezza.
Chi deve formarsi e cosa prevede il nuovo accordo per ogni figura aziendale
Il nuovo Accordo disciplina in modo unitario i percorsi formativi obbligatori per tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 elencate qui sotto:
- Lavoratori, preposti e dirigenti: pilastri della sicurezza operativa.
- Datori di lavoro: inclusi coloro che ricoprono direttamente il ruolo di RSPP.
- Figure tecniche: RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza.
- Operatori specializzati: addetti all’uso di attrezzature specifiche e personale operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il provvedimento armonizza queste attività formative, fatte salve le discipline speciali previste per settori o rischi particolari, garantendo un sistema di prevenzione omogeneo e coerente.
Di seguito una panoramica strutturata dei percorsi obbligatori aggiornati.
Riepilogo dei percorsi formativi obbligatori
| Figura | Corso base | Aggiornamento | Modalità ammesse |
|---|---|---|---|
| Lavoratori – rischio basso | 4h generale + 4h specifica = 8 ore | 6 ore ogni 5 anni | Presenza, videoconferenza, e-learning |
| Lavoratori – rischio medio | 4h generale + 8h specifica = 12 ore | 6 ore ogni 5 anni | Presenza, videoconferenza (e-learning solo per parte generale e aggiornamento) |
| Lavoratori – rischio alto | 4h generale + 12h specifica = 16 ore | 6 ore ogni 5 anni | Presenza, videoconferenza (e-learning solo per parte generale e aggiornamento) |
| Preposti | 12 ore (erano 8) | 6 ore ogni 2 anni | Solo presenza o videoconferenza sincrona |
| Dirigenti | 12 ore ( + 6h modulo cantieri solo per dirigenti dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili) | 6 ore ogni 5 anni | Presenza, videoconferenza sincrona, e-learning |
| Datori di lavoro (non RSPP) | 16 ore ( + 6h modulo cantieri solo per datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili) | 6 ore ogni 5 anni | Presenza, videoconferenza sincrona, e-learning |
Importante: per i datori di lavoro il termine per completare il corso base è fissato al 19 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore). Per tutte le altre figure, il riferimento è il 19 maggio 2026.
Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: la novità più rilevante
Per la prima volta, tutti i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP sono tenuti a seguire un corso specifico sulla salute e sicurezza della durata di 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e in un modulo dedicato all’organizzazione e alla gestione del sistema di sicurezza sul lavoro (SSL).
Prima del nuovo accordo, la formazione del datore di lavoro riguardava soltanto chi svolgeva direttamente le funzioni di RSPP. Oggi l’obbligo si estende a tutti i titolari d’azienda, a prescindere dal settore e dalla dimensione dell’impresa. La logica è chiara e si fonda su una cultura della prevenzione che parte dalla responsabilità del vertice aziendale, chiamato a conoscere direttamente gli obblighi normativi e le procedure di gestione del rischio.
Dettagli operativi e scadenze:
- Modulo Cantieri: il datore di lavoro e il dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili devono integrare la formazione con un modulo aggiuntivo di 6 ore, come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. L’aggiornamento ha cadenza quinquennale, con un minimo di 6 ore, ed è accessibile anche in modalità online.
- Termini di adeguamento: il completamento del percorso base è fissato al 19 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore). Una programmazione puntuale entro questa data permette di coordinare efficacemente l’aggiornamento di tutte le figure aziendali.
Preposti: più formazione, aggiornamento biennale e niente e-learning
I preposti sono le figure che esercitano funzioni di supervisione operativa direttamente “in campo”, e il nuovo accordo rafforza sensibilmente i requisiti formativi che li riguardano.
Cosa cambia per i preposti:
- Corso base esteso a 12 ore (erano 8 nel precedente accordo del 2011), da svolgersi dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore. Il percorso approfondisce competenze di supervisione, gestione delle non conformità, comunicazione efficace e gestione delle emergenze.
- Aggiornamento biennale, con una durata minima di 6 ore ogni due anni (in precedenza era quinquennale). Per i preposti formati o aggiornati prima del 19 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere completato entro il 19 maggio 2026. Per chi ha invece ricevuto formazione tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025, la nuova scadenza biennale decorre dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
- Modalità di erogazione esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è ammesso per il corso base e per gli aggiornamenti. Questa scelta normativa riflette la centralità del ruolo dei preposti nella sicurezza operativa e richiede la relazione diretta con il docente insieme alla verifica attiva della partecipazione.
Questa combinazione di più ore, scadenze più ravvicinate e modalità più rigide rappresenta il segnale più chiaro delle ambizioni del nuovo accordo e definisce la formazione dei preposti come un processo orientato allo sviluppo di competenze reali e aggiornate.
Formazione dei lavoratori: struttura confermata con qualità elevata
La struttura base della formazione lavoratori rimane quella stabilita dal D.Lgs. 81/2008: 4 ore di formazione generale, valide per tutti i settori e per tutti i livelli di rischio, a cui si aggiunge la formazione specifica commisurata al profilo di rischio dell’azienda.
La classificazione per livello di rischio segue i macrosettori ATECO:
- Rischio basso (commercio, uffici, servizi, turismo): 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore
- Rischio medio (agricoltura, trasporti, pubblica amministrazione, istruzione): 8 ore di formazione specifica, per un totale di 12 ore
- Rischio alto (costruzioni, industria, chimico, sanità, energia): 12 ore di formazione specifica, per un totale di 16 ore
L’aggiornamento periodico è quinquennale, con un minimo di 6 ore, valido per tutti i macrosettori ATECO. Il nuovo accordo conferma e amplia un principio fondamentale, rendendo obbligatoria la verifica finale di apprendimento per tutti i corsi, inclusi gli aggiornamenti. Ogni corso prevede una prova conclusiva per accertare le competenze acquisite, seguita dalla verbalizzazione dell’esito e rilascio dell’attestato conforme e a norma di legge.
Per quanto riguarda le modalità, l’e-learning asincrono è ammesso per la formazione generale, per i corsi a rischio basso e per gli aggiornamenti. Per i livelli di rischio medio e alto, la formazione specifica richiede la presenza fisica o la videoconferenza sincrona.
Standard qualitativi: progetto formativo, esame finale e conservazione documentale
Una delle svolte più significative del nuovo accordo riguarda la qualità dei corsi. Ogni percorso formativo deve essere progettato, documentato e verificato con standard precisi.
Gli obblighi per ogni corso:
- Progetto formativo dettagliato redatto dal soggetto formatore prima dell’avvio, con indicazione di fabbisogni formativi, obiettivi, contenuti, metodologie didattiche, modalità di erogazione e strumenti di verifica.
- Verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i partecipanti, con prove strutturate e verbale d’esame.
- Fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni.
- Massimo 6 allievi per docente nelle attività pratiche.
- Attestato conforme rilasciato entro i termini previsti, con validità legale garantita dalla qualificazione del soggetto formatore.
Il soggetto formatore è la figura responsabile dell’intero processo: dalla progettazione iniziale fino al rilascio dell’attestato. Va distinto dal docente, che eroga materialmente le lezioni e deve possedere requisiti di qualificazione specifici (come quelli del DM 6/3/2013) e un’esperienza pratica almeno triennale, soprattutto per i moduli tecnico-pratici.
Formazione a distanza: le regole per e-learning e videoconferenza
Il nuovo accordo disciplina con precisione le modalità di erogazione a distanza, bilanciando flessibilità organizzativa e garanzie di qualità.
Videoconferenza sincrona. È equiparata alla formazione in presenza, a patto che garantisca la piena interazione tra docente e partecipanti, con un sistema di tracciamento rigoroso delle presenze. Ogni partecipante deve collegarsi individualmente da computer o tablet: l’uso dello smartphone è vietato. Il sistema deve permettere di verificare l’identità e la partecipazione attiva di ciascun discente.
E-learning asincrono. Il suo utilizzo è riservato a percorsi formativi specifici, garantendo flessibilità nei seguenti casi:
- Formazione generale: modulo da 4 ore valido per ogni settore.
- Formazione specifica a rischio basso: ammessa nei limiti previsti, a condizione che le mansioni svolte siano coerenti con il livello di rischio dichiarato.
- Aggiornamento dei lavoratori: per il mantenimento periodico delle competenze.
- Dirigenti e Datori di lavoro (non RSPP): sia per la formazione base che per i relativi aggiornamenti.
Formazione in presenza o videoconferenza sincrona: Per i livelli di rischio medio e alto, la formazione specifica richiede esclusivamente la presenza fisica o la videoconferenza sincrona. Allo stesso modo, il profilo del preposto (sia per il corso base che per l’aggiornamento) prevede unicamente modalità d’aula o sincrone, assicurando l’interazione diretta necessaria alla peculiarità del ruolo.
Soggetti formatori qualificati: chi può erogare corsi validi
L’accordo stato regioni del 17 aprile 2025 definisce con precisione le tre categorie di soggetti abilitati all’erogazione della formazione:
- Soggetti istituzionali: Ministeri, Regioni, Università, INAIL, Vigili del Fuoco, ordini professionali e istituti tecnici.
- Soggetti accreditati: enti in possesso dell’accreditamento regionale ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008. Per organizzare corsi più complessi (RSPP/ASPP, attrezzature, ambienti confinati), devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza. Per i soli corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale.
- Organismi paritetici ex art. 51 del D.Lgs. 81/2008, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e fondi interprofessionali.
La scelta del soggetto formatore rappresenta un passaggio determinante e richiede il coinvolgimento di un ente qualificato in grado di rilasciare attestati con piena validità legale su tutto il territorio nazionale. Prima di affidarsi a un centro di formazione, è opportuno verificarne lo status e la documentazione dei requisiti previsti dal nuovo accordo.
Cosa succede dopo il 19 maggio 2026 per chi non è in regola
Dal 19 maggio 2026, la conclusione del periodo transitorio rende il nuovo Accordo l’unico riferimento normativo per la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Le aziende che avviano percorsi formativi dopo questa data devono attenersi integralmente alle disposizioni del 2025 per essere in regola.
I corsi iniziati entro il 18 maggio 2026, secondo le disposizioni precedenti, conservano la loro validità. Tuttavia, la conformità dell’intero piano formativo aziendale dipenderà dall’adozione dei nuovi standard per ogni attività successiva alla scadenza del periodo transitorio.
Per le aziende che non hanno completato l’adeguamento, le conseguenze possono essere immediate e severe. L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, con gli importi aggiornati dalla rivalutazione del 15,9% (DM 111/2023), prevede:
- Omessa formazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €
- Omessa formazione dei preposti: stessa sanzione, con possibile aggravamento
- Moltiplicatore: la sanzione raddoppia se le violazioni coinvolgono più di 5 lavoratori e triplica oltre i 10 lavoratori
A queste sanzioni amministrative e penali si aggiunge la responsabilità civile in caso di infortuni riconducibili a lacune formative. Il rischio reputazionale e assicurativo completa il quadro.
Il termine del 19 maggio 2026 rappresenta una scadenza ravvicinata e richiede interventi tempestivi per chi deve formare o aggiornare preposti con corsi scaduti prima del 19 maggio 2023.
Domande frequenti sulla formazione sicurezza (Q&A)
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Quali figure aziendali devono seguire la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori subordinati, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro (anche chi non ricopre il ruolo di RSPP) hanno obblighi formativi specifici previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e disciplinati nel dettaglio dal nuovo accordo stato regioni del 17 aprile 2025.
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Qual è la durata del corso di formazione per lavoratori secondo il nuovo accordo?
La durata dipende dal livello di rischio dell’azienda, classificato secondo i macrosettori ATECO. Il totale è di 8 ore per rischio basso (4h generale + 4h specifica), 12 ore per rischio medio (4h + 8h) e 16 ore per rischio alto (4h + 12h). L’aggiornamento quinquennale è di almeno 6 ore per tutti i livelli.
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Cosa prevede il nuovo accordo per i preposti?
Il corso base per preposti passa da 8 a 12 ore e deve svolgersi in presenza o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale (non più quinquennale), con una durata minima di 6 ore. L’e-learning asincrono non è ammesso per nessun percorso formativo dei preposti.
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Il datore di lavoro è obbligato a seguire un corso di sicurezza?
Sì. Con il nuovo accordo stato regioni del 2025, tutti i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP devono seguire un corso base di 16 ore, da completare entro il 19 maggio 2027. Il datore di lavoro e il dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili deve aggiungere un modulo specifico di 6 ore, ai fini degli obblighi di cui all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
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I corsi di formazione svolti prima del 19 maggio 2025 restano validi?
Sì, a condizione che siano stati conformi ai precedenti accordi stato regioni (2011, 2012 o 2016), abbiano rispettato durata, contenuti e qualificazione dei docenti, e siano debitamente documentati. Per i preposti con l’ultimo aggiornamento risalente a prima del 19 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 19 maggio 2026.
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Dove trovare un centro di formazione qualificato per i corsi di sicurezza?
I soggetti formatori abilitati sono gli enti accreditati dalle Regioni, gli organismi paritetici ex art. 51 D.Lgs. 81/2008 e i soggetti istituzionali. Un organismo paritetico iscritto nel Repertorio Nazionale del Ministero del Lavoro, come previsto dal paragrafo 1.3 del nuovo accordo, rappresenta una garanzia di qualità, indipendenza e validità legale degli attestati su tutto il territorio italiano. I corsi di sicurezza proposti da FormOrienta si sviluppano in conformità a questi requisiti, con percorsi formativi progettati secondo la normativa vigente e orientati alla qualità e alla tracciabilità delle competenze.
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Cosa succede se un’azienda non ha completato la formazione entro maggio 2026?
Dal 19 maggio 2026, le aziende devono avviare ogni nuovo percorso formativo seguendo esclusivamente le regole del nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025. Chi non assicura la formazione obbligatoria a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro si espone a sanzioni penali e pecuniarie, oltre alla possibile responsabilità civile in caso di infortunio.
Questa scadenza, indicata dalle FAQ ministeriali, segna la fine del periodo transitorio: da tale data i corsi basati sugli accordi abrogati perdono validità per l’avvio di nuovi cicli. Restano comunque efficaci i percorsi pregressi già conformi e le attività formative iniziate durante l’anno di transizione nel rispetto delle regole allora vigenti. Per evitare le sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, è quindi essenziale programmare i nuovi interventi formativi in piena adesione ai parametri aggiornati.
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La formazione a distanza è valida per la sicurezza sul lavoro?
La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza per quasi tutti i corsi, con condizioni specifiche (collegamento individuale da PC o tablet, piena interazione, tracciamento presenze). L’e-learning asincrono è ammesso solo per la formazione generale, i corsi a rischio basso e gli aggiornamenti dei lavoratori. Per i preposti, in nessun caso è consentito l’e-learning.
Come adeguarsi: un piano d’azione per le aziende
Il 2026 è l’anno decisivo per completare l’adeguamento. Ecco le priorità operative, in ordine di urgenza:
- Verificare lo stato formativo dei preposti. Se l’ultimo corso di formazione o aggiornamento del preposto è antecedente al 19 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 19 maggio 2026. Il percorso deve avere durata minima di 6 ore e può essere erogato in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, non in e-learning..
- Pianificare la formazione base per il datore di lavoro. Il corso da 16 ore deve essere completato entro il 19 maggio 2027. Chi gestisce cantieri deve aggiungere il modulo specifico di 6 ore.
- Controllare le scadenze dei lavoratori. L’aggiornamento quinquennale da 6 ore deve essere pianificato sistematicamente, con verifica finale obbligatoria.
- Scegliere un soggetto formatore qualificato. Verificare che l’ente scelto possegga i requisiti del nuovo accordo: accreditamento regionale, esperienza documentata (almeno triennale per corsi complessi), capacità di rilasciare attestati con validità legale.
- Conservare tutta la documentazione. Fascicoli di corso, verbali d’esame e attestati devono essere archiviati per almeno 10 anni.
Adeguarsi al nuovo accordo stato regioni rappresenta un passaggio normativo che, per ogni azienda che investe sulla formazione lavoratori accordo stato regioni, consente di costruire una cultura della prevenzione solida, ridurre concretamente il rischio di infortuni e proteggere persone e impresa.
Formorienta Srl opera come centro di formazione specializzato in salute e sicurezza sul lavoro e come sede territoriale collegata a EBNU, Ente Bilaterale Nazionale di Unione, Organismo Paritetico costituito dal sindacato datoriale A.N.CO.R.S. e dal sindacato dei lavoratori C.I.U., iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 171 dell’11/10/2022.
I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.
Formorienta Srl è inoltre certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Gli attestati conformi vengono rilasciati entro 24 ore dalla conclusione del corso.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
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I corsi sono progettati, documentati ed erogati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con attenzione alla qualità didattica, alla tracciabilità del percorso formativo e alla conformità degli attestati rilasciati dal soggetto formatore qualificato.
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